Pensioni, arriva la quattordicesima

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soldi1Molti pensionati, assieme all’assegno pagato a luglio, riceveranno la quattordicesima [1]: si tratta di un importo aggiuntivo che non spetta a tutti coloro che percepiscono la pensione, ma soltanto a chi possiede determinati requisiti. Il beneficio è stato introdotto da un noto decreto legge del 2007 [2] ed ha un ammontare massimo di 504 euro

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Quattordicesima sulla pensione: chi ne ha diritto

Hanno diritto alla quattordicesima i pensionati che possiedono:

– almeno 64 anni di età compiuti nell’anno: per chi compie 64 nell’anno in corso, il beneficio spetta in misura proporzionale a seconda del mese in cui è stato raggiunto il requisito di età; ad esempio, se si compiono 64 anni nel mese di luglio, spetteranno 6/12 della quattordicesima, ossia la metà del trattamento;

– un reddito non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo, cioè non superiore a 9.786,86 euro, per la percezione della quattordicesima in misura integrale;

– un reddito non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo più l’importo della quattordicesima stessa, per la percezione parziale del beneficio: nel dettaglio, il reddito non deve superare 10.122,86 euro, per chi ha meno di 15 anni di contributi (18 se lavoratore autonomo); 10.206,86 per chi ne possiede meno di 25 (28 se autonomo) e 10.290,86 euro per chi ne possiede oltre 25 (28 se autonomo).

Quattordicesima: su quali pensioni

La quattordicesima è erogata:

 

– sulle pensioni di anzianità erogate dall’Ago (Assicurazione Generale Obbligatoria) e dalle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa;

– sulle pensioni di vecchiaia erogate dall’Ago e dalle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa;

-sulle pensioni anticipate erogate dall’Ago e dalle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa;

– sull’assegno ordinario di invalidità e le pensioni di inabilità erogati dall’Ago e dalle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa;

– sulle pensioni ai superstiti erogate dall’Ago e dalle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa.

Non è invece riconosciuta sulle pensioni di invalidità civile, sulla pensione o assegno sociale, sulle pensioni di guerra e le rendite Inail.

Quattordicesima: a quanto ammonta

L’importo della quattordicesima varia a seconda degli anni di contributi posseduti e del reddito del pensionato.

In particolare, è pari a:

336 euro fino a 15 anni di contributi, se lavoratore dipendente, o sino a 18 anni di contributi se lavoratore autonomo;

420 euro oltre 15 anni di contributi e fino a 25 anni se lavoratore dipendente, o oltre 18 anni di contributi  e sino a 28 anni se lavoratore autonomo;

504 euro oltre 25 anni se dipendente, oltre 28 anni se autonomo.

I contributi validi per la quattordicesima sono quelli versati presso le seguenti gestioni: Ago e gestioni esclusive o esonerative della medesima (ad esempio Inpdap, Enpals, Ipost). Nelle pensioni liquidate in regime internazionale sono considerati i soli contributi italiani, mentre nelle pensioni in totalizzazione non sono contati i contributi versati in casse private (ad esempio Cassa Forense, Inarcassa, Enpals, etc.).

Sono validi i contributi effettivi obbligatori e facoltativi, da riscatto, ricongiunzione, figurativi e volontari.

Quattordicesima e reddito

Come già esposto, la quattordicesima è erogata in misura piena se il reddito è inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo e in misura ridotta se il reddito non supera il trattamento minimo più l’importo della quattordicesima spettante. In quest’ultimo caso, la quattordicesima viene ridotta in modo da non superare, complessivamente, la soglia massima di riferimento.

Ad esempio, se un pensionato con 35 anni di contributi possiede un reddito pari a 10.000 euro, la quattordicesima spettante sarà pari a 290,86 euro (10.290,86, soglia massima per chi possiede oltre 25 anni di contributi, meno 10.000 di reddito)

Nel dettaglio, il reddito viene calcolato considerando i seguenti introiti:

– pensione;

– redditi di qualsiasi natura, con l’esclusione dei trattamenti di famiglia;

– indennità di accompagnamento;

– casa di abitazione;

– trattamenti di fine rapporto;

– arretrati.

Non entrano nel reddito rilevante ai fini della quattordicesima le pensioni di guerra, le indennità per i ciechi parziali, l’indennità di comunicazione per i sordomuti ed altre indennità assimilate.

I redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati si riferiscono all’anno in corso, mentre gli altri redditi all’anno precedente.

Solo nel caso di prima corresponsione devono essere prese  a riferimento le entrate diverse dell’anno in corso, in questo caso del 2016: in quest’ipotesi, però, la quattordicesima è provvisoria fino alla dichiarazione dei redditi.

Quattordicesima: pagamento

Come già esposto, la quattordicesima è pagata nel mese di luglio: solo per i pensionati che compiono 64 anni dal 1° agosto in poi, questa è pagata, proporzionalmente ai mesi in cui si possiede il requisito di età, nel mese di dicembre

Deve essere riproporzionata anche la quattordicesima spettante su una pensione o un trattamento liquidato in corso d’anno: ad esempio, se il trattamento è liquidato ad aprile, spetteranno 9/12 del beneficio.

Se la quattordicesima spetta sulla pensione ai superstiti (di reversibilità o indiretta) il trattamento è ridotto in base all’aliquota di reversibilità.

[1] Mess. n. 2831/2016.

[2] D.L. 81/2007.

http://www.laleggepertutti.it/

 

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