Assunzione lavoratori disabili, aumentano le risorse per il 2023

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto interministeriale che attribuisce all’Inps, per l’anno 2023, le risorse necessarie al finanziamento degli incentivi riconosciuti ai datori di lavoro che assumono dipendenti disabili

Lo scorso 14 dicembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto interministeriale che attribuisce all’Inps, per l’anno 2023, le risorse necessarie al finanziamento degli incentivi riconosciuti ai datori di lavoro per l’assunzione lavoratori disabili e per la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti dei dipendenti con disabilità. Scopriamo di più in questo articolo.

Assunzione lavoratori disabili: la norma

La Legge 12 marzo 1999 numero 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” ha introdotto una serie di incentivi a beneficio delle aziende che assumono lavoratori disabili. A copertura dei costi pubblici legati agli incentivi in parola l’articolo 13, comma 4 istituisce presso il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale il “Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l’anno 1999 e seguenti, euro 37 milioni per l’anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall’anno 2008”.

A valere sul Fondo sopra citato e nei limiti del 5% delle risorse complessive possono essere “finanziate sperimentazioni di inclusione lavorativa delle persone con disabilità da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”. I finanziamenti pubblici vengono attribuiti per il tramite delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, sulla base delle linee guida adottate dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Assunzione lavoratori disabili: il Decreto interministeriale

Il Decreto del 17 novembre 2023 adottato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per le Disabilità e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, attribuisce all’Inps 53.640.879 euro a valere sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per le assunzioni relative all’anno 2023.  Le risorse in parola sono destinate ad incrementare i fondi già previsti per l’anno corrente, pari a 20.000.000 euro, oltre a quelle oggetto del D.P.C.M. 21 novembre 2019 corrispondenti a 1.915.742 euro.

A valere sulle risorse del Fondo, sempre con riferimento all’anno finanziario 2023, nei limiti del 3% delle disponibilità complessive, è destinata una somma di 2.106.772 euro a copertura delle sperimentazioni di inclusione lavorativa delle persone con disabilità.

In conclusione, per l’annualità 2023 il Fondo può contare su una capacità di spesa pari a complessivi 77.663.393 euro.

Il monitoraggio da parte dell’Inps

Il controllo trimestrale sull’utilizzo delle risorse del Fondo a copertura degli incentivi all’assunzione lavoratori disabili è affidato all’Inps.

L’Istituto è tenuto a trasmettere “alle direzioni competenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità e del Ministero dell’Economia e delle Finanze” (articolo 2, comma 1).

I monitoraggi, ancora il decreto interministeriale, devono essere stilati in modo “adeguatamente dettagliato” con particolare riferimento a:

  • risorse disponibili;
  • numero totale di domande di incentivo pervenute;
  • quantitativo delle risorse erogate;
  • tipologia di datori di lavoro beneficiari degli incentivi, distinti per tipo di attività e categorie di disabilità interessate dalla misura.

Gli incentivi per l’assunzione di lavoratori disabili

Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili risponde alla necessità di finanziare gli incentivi all’assunzione lavoratori disabili, previsti ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 1-bis, Legge numero 68/1999. Gli sgravi spettano a quanti assumono / trasformano a tempo indeterminato lavoratori con:

  • riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978 numero 915 e successive modificazioni;
  • riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 ed il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica numero 915/1978 e successive modificazioni.

Nella prima ipotesi, al datore di lavoro spetta un incentivo pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, con riferimento a ciascun lavoratore disabile.
Al contrario, per i soggetti del secondo gruppo la percentuale citata scende al 35% della retribuzione. In entrambe le situazioni lo sgravio spetta per un periodo di trentasei mesi.

Come si accede allo sgravio

Lo sgravio è fruito dall’azienda in sede di calcolo dei contributi dovuti all’Inps.
In poche parole, l’ammontare calcolato in percentuale sulla retribuzione del lavoratore interessato è portato in diminuzione dei contributi (a debito) dovuti all’Istituto, da versare con modello F24.
Il dettaglio delle operazioni citate dev’essere esposto nella denuncia UniEmens, da trasmettere all’Inps entro la fine del mese successivo quello di competenza.

Per poter accedere agli incentivi il datore di lavoro è tenuto a trasmettere apposita domanda in via telematica all’Istituto, collegandosi al sito www.inps.it nella sezione “Imprese e Liberi Professionisti – Accesso ai servizi per aziende e consulenti”, in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.

Redazione Circuito Lavoro

 

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