Disabile non disoccupato: può vincere un concorso pubblico?

Nei concorsi pubblici le quote di riserva di posti per le categorie protette richiedono il requisito della disoccupazione anche per i disabili

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Le persone disabili che partecipano ad un concorso hanno diritto ad essere inserite nelle cosiddette quote di riserva, che sono previste in favore delle categorie protette proprio per eliminare la situazione di svantaggio derivante dalle loro minorazioni. Ma nei concorsi pubblici per ottenere questa agevolazione è richiesto anche il requisito della disoccupazione; quindi ci si domanda se un disabile che al momento della domanda di partecipazione al concorso era disoccupato, può accedere alla riserva dei posti messi a bando e poi entrare in graduatoria utile anche se nel frattempo – viste le solite lungaggini delle procedure concorsuali – ha trovato lavoro altrove, e, pertanto, nel momento in cui il concorso si conclude non è più disoccupato.

In breve: un disabile non disoccupato può vincere un concorso pubblico?

Concorsi riservati per persone disabili

La legge [1] vieta ogni forma di «discriminazione fondata sulla disabilità per tutto ciò che concerne il lavoro in ogni forma di occupazione, in particolare per quanto riguarda le condizioni di reclutamento, assunzione e impiego, la continuità dell’impiego, l’avanzamento di carriera e le condizioni di sicurezza e di igiene sul lavoro».

Per dare effettiva tutela alle persone affette da disabilità, la normativa ha introdotto i cosiddetti «concorsi riservati», chiamati così perché prevedono una riserva obbligatoria dei posti messi a concorso in favore degli appartenenti alle «categorie protette» iscritte negli appositi elenchi tenuti dai servizi per il «collocamento mirato» [2]. Tra questi beneficiari delle quote di riserva  figurano anche gli invalidi civili di grado superiore al 45% e gli invalidi del lavoro con percentuale maggiore del 33%.

Quote di riserva per i disabili

La legge [3] impone, ai datori di lavoro pubblici e privati di assumere alle proprie dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette, nel rispetto di determinate quote sul totale delle assunzioni complessive programmate: sono le quote di riserva per i disabili. Questo obbligo riguarda espressamente anche i concorsi banditi nelle pubbliche amministrazioni [4].

Pertanto i disabili che nel momento in cui partecipano ad un concorso pubblico risultano iscritti negli appositi elenchi del collocamento mirato hanno diritto alla quota di riserva dei posti messi a concorso (che è stabilita specificamente in ogni bando e in linea generale può arrivare fino al 50% del totale dei posti).

Concorso per disabili: il requisito della disoccupazione

Una norma contenuta nella legge originaria del 1999 prevedeva [5] che: «i disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 3, anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre i limiti dei posti ad essi riservati nel concorso». In questo modo era consentito “sforare” le quote di riserva per i disabili e assumerne un numero maggiore, nel limite della disponibilità dei posti concorsuali complessivi.

Tuttavia una successiva legge [6] nel 2014 ha abolito l’inciso relativo alla disoccupazione, e la formulazione attuale della norma è diventata questa: «I disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 3, anche oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso».

Disabile non più disoccupato: può vincere il concorso?

Con l’entrata in vigore della nuova norma si è subito pensato che il legislatore, eliminando il riferimento alla disoccupazione del disabile, avesse voluto garantire la quota di riserva soltanto ai disabili che – oltre a possedere il requisito al momento della domanda di partecipazione – avessero mantenuto lo stato di disoccupazione per tutta la durata del concorso, fino alla sua conclusione. La giurisprudenza, però, non ha aderito a questa severa impostazione: una nuova sentenza del Tar di Palermo [7], che puoi leggere per esteso sotto questo articolo, ha accolto il ricorso di alcuni disabili risultati vincitori di un concorso pubblico presso una Asl che gli aveva negato il posto di lavoro perché nel frattempo (il concorso era durato tre anni) avevano perduto lo stato di disoccupazione, trovando impiego altrove.

Quindi il disabile non è “costretto” a restare disoccupato in attesa di conoscere l’esito del concorso al quale ha partecipato, e ha comunque diritto al posto se possedeva il requisito della disoccupazione al momento della domanda di partecipazione. I giudici amministrativi palermitani, richiamando un recente orientamento del Consiglio di Stato [8], hanno sottolineato che «il legislatore del 1999 ha innovato la precedente disciplina solo per quanto riguarda lo stato di disoccupazione al momento dell’assunzione, e non a quello della partecipazione alla selezione; ciò, verosimilmente, per non costringere il disabile disoccupato a rimanere in questo stato sino alla conclusione della procedura concorsuale, la cui durata non è facilmente prevedibile, e anche per risolvere definitivamente la questione, più volte affrontata dalla giurisprudenza con esiti incerti, della precarietà del lavoro svolto al momento della assunzione, la quale precarietà, secondo un orientamento giurisprudenziale non sempre univoco, poteva fare venire meno lo stato di disoccupazione».

note

[1] Art. 27 L. n. 18/2009 (ratifica direttiva UE n. 2000/78/CE).

[2] Art. 8 L. n. 68/1999.

[3] Art. 3 L. n. 68/1999.

[4] Art. 7. co. 2 L. n. 68/1999 e art. 35 D .Lgs. n.165/2001.

[5] Art. 16, co. 2, L. n. 68/1999.

[6] Art. 25, co. 9 bis, L. n. 114/2014.

[7] Tar Palermo, sent. n. 2459/2022.

[8] Cons. St. sent. n. 953/2021.

 

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