Disabilità: dal 30 giugno 2024 nuove definizioni e nuove percentuali di invalidità

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Il Governo ha approvato in via definitiva l’ultimo decreto attuativo della delega sulla disabilità.

Il provvedimento contiene una nuova definizione coerente con le linee guida ONU, adotta nuova valutazioni di riferimento per identificare le percentuali di invalidità e definisce modalità di intervento per garantire un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato.

Il provvedimento entra in vigore il 30 giugno 2024

Il nuovo decreto si propone di assicurare alle persone con disabilità il riconoscimento della propria condizione di disabilità, rimuovendo ostacoli e attivando sostegni per il pieno esercizio dei diritti civili e sociali nei vari contesti di vita.

A livello di definizione, la “persona con disabilità” è quella che presenta: ” Durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere i diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri “.

Tali compromissioni sono accertate mediante valutazione di base e  possono comportare la necessità di un sostegno di livello lieve, medio o intensivo in presenza di una compromissione singola o plurima che riduce l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

La valutazione di base viene fatta dall’INPS, su domanda dell’interessato. In sede di presentazione della domanda si inserisce un certificato medico rilasciato da Aziende sanitarie locali, ospedali, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e centri di diagnosi e cura delle malattie rare, medici di base, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale, i medici in quiescenza iscritti all’albo, liberi professionisti e medici in servizio presso strutture private accreditate.

L’Inps procede alla valutazione attraverso una visita collegiale durante la quale viene effettuato il test Whodas. Il procedimento si deve concludere entro 90 giorni dalla presentazione del certificato medico introduttivo (ci sono poi casistiche particolari). Il richiedente può chiedere la valutazione senza la visita Inps, sulla base solo dei dati documentali (in questo caso, deve però presentare un test Whodas), la commissione valuta la richiesta (ma può comunque decidere la necessità di una visita).

Nei casi gravi, può essere disposto il riconoscimento di alcune prestazioni sociali o socio sanitarie prima della fine del processo di valutazione. Il decreto dettaglia i passaggi del procedimento valutativo e accertativo, che richiede la formazione di commissioni presiedute da specializzati in medicina legale.

Il procedimento valutativo deve:

  • verificare la condizione di salute;
  • valutare le durature e significative compromissioni dello stato di salute, funzionali, mentali, intellettive o sensoriali;
  • identificare i deficit funzionali e strutturali che ostacolano, in termini di salute, l’agire della persona e che rilevano in termini di capacità;
  • individuare il profilo di funzionamento della persona, limitatamente ai domini della mobilità e dell’autonomia nelle attività di base e strumentale agli atti di vita quotidiana, con necessità di sostegni continuativi;
  • valutare la ricaduta delle compromissioni funzionali e strutturali in termini di capacità nei domini relativi all’attività e alla partecipazione, al lavoro e all’apprendimento nell’ambito della formazione superiore;
  • stabilire il livello delle necessità di sostegno, lieve o medio, o di sostegno intensivo, elevato o molto elevato.

Per tutte queste valutazioni vengono utilizzati standard internazionali precisamente indicati: ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF) e ICD (Classificazione internazionale delle malattie).

Alla fine viene rilasciato un certificato di disabilità, che sostituisce tutte le precedenti documentazioni, e ha valore per chiedere prestazioni. Si prevedono ulteriori valutazioni multimensionali per aumentare l’intensità dei sostegni.

La legge introduce anche il concetto di accomodamento ragionevole, che con accorgimenti non eccessivi garantisce l’abbattimento delle barriere per le persone con disabilità. Anche questo istituto prevede la presentazione di una domanda, viene attivato in via sussidiaria, quindi non sostituisce e né limita il diritto al pieno accesso alle prestazioni, servizi e sostegni riconosciuti dalla legislazione vigente.

Il disabile può anche chiedere l’elaborazione di un progetto di vita, caratterizzato da continuità e al diritto della persona disabile di scegliere dove vivere.

In questo caso viene effettuata una valutazione multidimensionale, alla quale partecipano, oltre all’interessato, anche eventuali persone di supporto, assistenti sociali, professionisti sanitaria ASL, e per gli studenti un rappresentante della scuola.

Nei casi in cui si può prevedere un futuro occupazionale, anche un rappresentante dei servizi per l’inserimento al lavoro. Il progetto di vita può comportare anche aiuti economici, misure per i caregiver, attivazione di servizi sociosanitari. Il progetto di vita viene garantito garantito anche se la persona disabile si trasferisce, e non si interrompe al compimento dei 65 anni. La precisazione è importante perché come detto le norme sulla disabilità non si applicano agli anziani non autosufficienti (che sono una categoria diversa, con normative dedicate).

Redazione  ENASC
di Walter Recinella

 

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