La normativa italiana (legge 104) prevede numerose facilitazioni sull’acquisto di auto per disabili, sotto forma di Iva agevolata, detrazioni Irpef ed esenzioni varie. Per accedervi bisogna però rispettare alcune condizioni, perché non tutte le persone con disabilità e non tutte le vetture hanno diritto alle agevolazioni. Facciamo quindi il punto della situazione.

Aggiornamento del 6 maggio 2022 con la novità sui documenti da presentare per usufruire dell’Iva agevolata nel caso di importazione e cessione di veicoli adattati.

AUTO PER DISABILI: QUALI AGEVOLAZIONI?

Innanzitutto vediamo che genere di agevolazioni sono previste per i disabili che vogliano comprare un’auto nuova. Si tratta di vantaggi per lo più fiscali che consentono di risparmiare un bel mucchio di soldi. Attualmente sono infatti ammesse:

– detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto;

– Iva agevolata al 4% sull’acquisto;

– esenzione permanente dal pagamento del bollo auto;

– esenzione dal pagamento dell’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.

I DISABILI CHE HANNO DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI

Abbiamo già anticipato che non tutti i disabili hanno diritto alle facilitazioni sull’acquisto di automobili, in quanto la legge ha individuato determinate categorie di persone diversamente abili che possono usufruirvi. Queste sono: non vedenti e sordi; disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento; persone disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni; disabili con ridotte o impedite capacità motorie. Ovviamente tutte queste disabilità devono essere dimostrate da un relativo certificato medico (qui le ultime novità sul contrassegno per i disabili)

AGEVOLAZIONI PER I FAMILIARI DEI DISABILI

Se la persona disabile risulta fiscalmente a carico di un suo familiare, e possiede un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro (escludendo la pensione sociale e l’indennità di accompagnamento), può beneficiare delle agevolazioni sull’acquisto dell’auto lo stesso familiare che lo ha a carico. Ma attenzione: in questo caso le agevolazioni sono riconosciute solo se la vettura acquistata viene utilizzata in via esclusiva o prevalente a beneficio del portatore di handicap. Ciò per evitare che qualche ‘furbetto’ approfitti della presenza di un disabile in famiglia per comprarsi un’automobile a condizioni super vantaggiose.

QUALI SONO LE AUTO AMMESSE AL BENEFICIO

Sono ammesse al beneficio delle detrazioni Irpef, dell’Iva agevolata e delle varie esenzioni i seguenti veicoli: autovetture destinate al trasporto di persone aventi al massimo nove posti; autoveicoli per trasporto promiscuo; autoveicoli specifici; motocarrozzette; motoveicoli per trasporto promiscuo; motoveicoli per trasporti specifici. Per quanto riguarda invece gli autocaravan, è possibile fruire soltanto della detrazione Irpef del 19%.

AUTO PER DISABILI: IVA AGEVOLATA

L’Iva agevolata al 4%, anziché al 22%, si applica esclusivamente sull’acquisto (anche in leasing) di veicoli nuovi o usati con i seguenti limiti:

– cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido;

– cilindrata fino a 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido;

– di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico.

L’Iva ridotta al 4% è valida pure per l’acquisto contestuale di optional, per adattare i veicoli alle necessità, anche di guida, del disabile (nonché alle relative riparazioni) e per le cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento.

L’Iva ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni. È possibile però riottenere il beneficio entro il primo quadriennio se il veicolo beneficiato è stato cancellato dal PRA perché destinato alla demolizione, oppure perché rubato e non ritrovato. Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero.

Importante: se il veicolo viene ceduto prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, dev’essere versata la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni (22%) e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse (4%), tranne nel caso in cui il disabile, in seguito a mutate necessità legate al proprio handicap, ceda il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti. Viceversa l’erede può cedere il veicolo ricevuto in eredità dalla persona disabile anche prima dei due anni dall’acquisto con Iva al 4%, senza che questo comporti l’obbligo di dover versare la differenza d’imposta. Ulteriori informazioni sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

NOVITÀ 2022: DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI IMPORTAZIONE E CESSIONE DEI VEICOLI ADATTATI

A partire dal 18 gennaio 2022 per usufruire dell’Iva con l’aliquota ridotta al 4% per le cessioni e le importazioni di veicoli adattati agli invalidi, è sufficiente presentare la seguente documentazione:

– fotocopia della patente speciale di guida contenente l’indicazione di adattamenti per il veicolo (anche di serie) prescritti dalle commissioni mediche locali;

– atto notorio attestante che nei 4 anni anteriori alla data di acquisto del veicolo non è stato effettuato acquisto o importazione di un veicolo con applicazione dell’Iva agevolata. Nel caso di cancellazione nel predetto periodo dal PRA, va consegnato il relativo il certificato.

Non è quindi più necessario presentare il certificato rilasciato da una delle commissioni mediche provinciali attestante le ridotte o impedite capacità motorie, né la copia del certificato rilasciato in occasione del conseguimento o della conferma di validità della patente di guida.

 

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