In seguito alla nota ministeriale del 15 ottobre elativa alla formazione in servizio del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità ai sensi del comma 961, art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (DM 188 del 21.6.2021), che rinvia i termini di assolvimento degli obblighi. Ecco la posizione della Cub Scuola

“La Legge 107/2015 definisce la formazione dei docenti obbligatoria, permanente e strutturale (comma 124 dell’art.1 della L 107/2015), pertanto ogni scuola deve dotarsi di un piano di formazione in coerenza con il proprio PTOF ed è compito del Collegio dei Docenti approvare un piano di formazione inerente a quest’ultimo”, ricorda il sindacato che riporta il comma 124 della legge 107/2015: “Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.”

Si evince, scrive Cub Scuola, quindi che:
– la formazione non ha vincoli di ore (nota MIUR n. 25134 del 01/06/2017); il DS può sanzionare solo se la formazione è stata deliberata dal Collegio dei Docenti
– è da svolgere in orario di servizio in modo che non rappresenti un aggravio alla funzione docente
– è libera, purché coerente con il PTOF
– i docenti possono anche formarsi in autonomia autocertificandosi le ore, richiedendo però che tale riconoscimento sia inserito nel PTOF
– tutti i docenti (in ruolo e non in ruolo) possono usufruire dei 5 giorni all’anno retribuiti, previsti per partecipare ai corsi con esonero totale dal servizio (comma 5, art 64 del CCNL 2006 /2009) senza presentare un piano sostitutivo, poiché tali permessi non sono a discrezione della Dirigenza
– il CCNI 2016/18 (ultimo aggiornamento del Contratto) non ha apportato nessuna modifica in merito alla formazione dei docenti.

Alla luce di ciò, continua il comunicato stampa di Cub, che prevedono le normative sopracitate, il comma 961 dell’art. 1 Legge di Bilancio n.178/2020 ha stanziato dei fondi aggiuntivi destinati alla formazione obbligatoria “…del personale docente non specializzato sul sostegno e impegnato nelle classi con alunni con disabilità…”; a questo proposito il MIUR ha successivamente emanato il Decreto n. 188/2021 del 21/06/21 nel quale si ribadisce la partecipazione per tali docenti al corso in questione. Si legge però all’interno di quest’ultimo quanto segue: “…Il personale docente in questione, per l’anno scolastico 2021/2022, sarà invitato a frequentare un percorso di formazione su tematiche inclusive, secondo quanto previsto dal DM 188 citato tenendo conto delle indicazioni fornite con la presente nota e rivolta alle scuole polo per la formazione che avranno il compito di organizzare le attività formative…”

Tutte le scuole dovranno entro il 30 novembre restituire al Ministero le adesioni dei docenti interessati.

E’ evidente che:
– “…il personale sarà invitato…” e dunque l’invito non costituisce obbligo
– i docenti con titolo di specializzazione non sono tenuti a partecipare
– i docenti curricolari che all’interno delle proprie classi non hanno alunni con disabilità non sono tenuti a partecipare

 

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