Tutti i benefici previsti dalla legge 104/92 per i docenti con disabilità: mobilità, orario, permessi e tutela del posto spiegati in modo chiaro
di Marco Figueroa
Redazione Scuola Link
I docenti con disabilità riconosciuta ai sensi della legge 104/92 possono accedere a particolari benefici nella mobilità territoriale e annuale, nella gestione dell’orario e nella tutela del posto di lavoro, ma non tutto ciò che appare come “agevolazione” è previsto dalla norma. Vediamo cosa è realmente garantito e cosa no.
Mobilità e precedenze per i docenti con disabilità personale
La legge 104/92 riconosce specifici benefici ai lavoratori disabili, alcuni dei quali influenzano direttamente la mobilità e l’organizzazione del servizio scolastico. In particolare, l’art. 21 garantisce la scelta prioritaria della sede tra quelle disponibili per i soggetti con invalidità superiore ai due terzi o rientranti nelle categorie prima, seconda o terza della tabella A annessa alla legge n. 648/1950. Questi soggetti hanno anche precedenza nei trasferimenti a domanda. L’art. 33, comma 6, tutela i lavoratori in situazione di disabilità grave, ai quali è riconosciuto il diritto alla sede più vicina al domicilio e il divieto di trasferimento non consensuale. Queste tutele si riflettono nei contratti collettivi e nelle operazioni annuali, offrendo una protezione concreta nel percorso professionale.
Esclusione dalla graduatoria interna sulla mobilità e salvaguardia della titolarità
Un ulteriore effetto dei benefici legati alla disabilità personale è l’esclusione dalla graduatoria interna di istituto, utilizzata per individuare i docenti soprannumerari in caso di contrazione di organico. I docenti tutelati dagli articoli 21 e 33/6 della legge 104/92 non possono essere dichiarati perdenti posto, a meno che non sia coinvolta l’intera tipologia di posto. Questa tutela si estende anche alla assegnazione provvisoria, dove i medesimi docenti godono di precedenza nella scelta della sede, come previsto dall’art. 8 del CCNI 2019/2022. Anche nelle situazioni di assegnazione di cattedre orario esterne (COE), i docenti con disabilità grave non possono essere assegnati a scuole di completamento in comuni diversi, a salvaguardia della titolarità su posto interno.
Permessi retribuiti e orario di lavoro: diritti e limiti
I docenti con disabilità grave (art. 33/6) possono fruire, su richiesta, di tre giorni di permesso retribuito al mese oppure di due ore giornaliere di riduzione oraria, a scelta alternativa. Tuttavia, la normativa non prevede esplicitamente la possibilità di richiedere un orario personalizzato, come ad esempio l’esclusione da sesta o settima ora, né la partecipazione da remoto a riunioni degli organi collegiali. Tali richieste possono comunque essere presentate al dirigente scolastico, che – compatibilmente con le esigenze didattiche e organizzative – può accoglierle per favorire l’inclusione. In fase di elaborazione dell’orario scolastico, i collaboratori del dirigente solitamente raccolgono indicazioni sulle esigenze personali dei docenti, ma non esiste un diritto automatico a ottenere un orario preferenziale.
Caso pratico e chiarimenti interpretativi
Una docente con legge 104/92, art. 3 comma 1 e invalidità civile al 67% ha chiesto se possa evitare alcune ore di servizio o partecipare a consigli di classe online. Poiché la sua disabilità non è riconosciuta come “grave” ai sensi dell’art. 33/6, non rientra nelle tutele più estese previste dalla norma. Non ha quindi diritto automatico a un orario personalizzato né a riunioni da remoto, salvo che queste modalità non siano adottate per l’intero collegio. Tuttavia, resta la possibilità di presentare richiesta formale motivata al dirigente, che può valutare il caso alla luce del principio di ragionevole accomodamento, come previsto anche dalla normativa europea sull’inclusione lavorativa dei disabili. Questo approccio collaborativo può permettere soluzioni organizzative equilibrate, pur nel rispetto dei vincoli contrattuali.