La discriminazione delle persone con disabilità

Dove come e soprattutto perché; strumenti giuridici utili per difendersi da episodi discriminatori

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PREMESSA

La discriminazione, termine tanto diffuso ma probabilmente poco chiaro, utilizzato qualche volta forse in maniera non opportuna ma che sempre più spesso, nonostante la cultura sociale e giuridica abbia fatto passi da gigante negli ultimi anni, torna purtroppo, alle cronache quotidiane.

Gli episodi discriminatori possono essere molteplici, si possono creare in vari contesti e colpiscono sempre le persone più deboli.

Questo approfondimento intende far conoscere, a grandi linee, quali sono le norme più importanti ed ovviamente i metodi giuridici in senso stretto presenti all’interno del nostro ordinamento nazionale, per combattere episodi discriminatori compiuti a danno delle persone con disabilità, ricordando, che a livello internazionale (per i quali riportiamo i relativi riferimenti, riservandoci di compiere successivamente un approfondimento ulteriore), esistono numerosi trattati ancora non recepiti o recepiti in parte dall’Italia.

Ma qual’è il significato di discriminazione?

Quello più comune, è “una distinzione operata in seguito ad un giudizio o ad una classificazione”.

Ed allora, ciò che ci dobbiamo domandare è: quando è che un comportamento, un giudizio, una classificazione, possono essere considerati discriminatori soprattutto per le persone con disabilità?

Principalmente, ci dobbiamo muovere in tre ambiti:

  • la quotidianità;
  • il mondo del lavoro;
  • la scuola.

Questi tre macro ambiti sono i luoghi dove si verificano la maggior parte degli episodi discriminatori per le persone con disabilità.

1) Nella vita di tutti i giorni, le persone con disabilità si muovono attraverso una “giungla”, costituita da barriere architettoniche, ignoranza, paura del diverso, mancanza di cultura; una “giungla” che vi è sia nel mondo reale, che in quello “virtuale”. Questa “giungla” crea episodi di discriminazione che possono essere molestie, denigrazioni, abusi, offese, aggressioni fisiche e psicologiche, mancanza di accessibilità sia per la presenza di barriere architettoniche e/o sensoriali e percettive a determinati luoghi amministrativi, culturali, sportivi, a mezzi pubblici di qualsiasi tipo ed altro ancora.

2) L’art. 4 del d.lgs. n. 216 del 2003, ha introdotto ulteriori fattori di discriminazione da ricomprendere nell’art. 15 dello statuto dei lavoratori, ovverosia: quelli legati alle convinzioni personaliall’handicapall’età e all’orientamento sessuale. Le discriminazioni nel mondo del lavoro si possono verificare, ad esempio, per premi di produttività legati alla presenza al lavoro e non agli obiettivi raggiunti, le compressioni della carriera, l’utilizzo dei permessi previsti dalla L. 104/92 ed altre agevolazioni previste dalle normative in tema di lavoro o per le persone con disabilità come ad esempio l’esonero dal lavoro notturno, le limitazioni immotivate nella scelta della sede e dei trasferimenti, i licenziamenti incondizionati attuati, ad esempio, da “presunte” crisi economiche congiunturali, le non assunzioni anche se le aziende sono obbligate alle stesse dalla Legge 68/99, poi modificata dal Jobs Act del 2015 ed anche le “cd” ristrutturazioni aziendali a scapito delle fasce più deboli. Come poi dimenticare gli episodi di “mobbing” anche a scapito delle persone con disabilità; una vera e propria violenza psicologica effettuata nell’ambito del rapporto di lavoro caratterizzata da un intento persecutorio per la persona più debole, reiterata e continuativa, che può essere esercitata sia dal datore di lavoro direttamente e sia indirettamente tramite soggetti terzi anche non dipendenti della azienda.

3) Una realtà quella scolastica che dovrebbe essere ovattata, protetta e soprattutto inclusiva, è sempre quella invece che crea maggiori problematiche e maggiori episodi di discriminazione per i ragazzi e le ragazze con disabilità; dirigenti scolastici che, non sapendo gestire le dinamiche di conflittualità tra alunno con disabilità comportamentale e resto della classe, spesso decidono di ridurre l’orario scolastico al solo alunno con disabilità, esclusione degli alunni alle gite scolastiche, ore di sostegno inadeguate, espulsione da attività scolastiche, episodi di bullismo e cyberbullismo, solo per citarne alcuni.

Ma quando si è vittima di questi o altri episodi discriminatori, quali sono le tutele? Esistono nel Nostro Ordinamento tutele specifiche?

LA RISPOSTA E’ SI.

LA COSTITUZIONE.

La prima tutela generale riconosciuta è la nostra Legge fondamentale, che sancisce le regole della vita sociale e le norme dell’ordinamento dello Stato.

I primi 12 articoli indicano i principi fondamentali ma sono soprattutto gli  articoli 2 e 3 che interessano le norme fondamentali a tutela delle persone con disabilità, assieme agli art. 32 e 38 (inseriti tra i diritti ed i doveri dei cittadini) che tutelano il diritto alla salute ed il diritto al lavoro.

In particolare l‘articolo 2 statuisce che La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica” ed inoltre stabilisce dei diritti sociali che hanno valore di programma politico-sociale per guidare la società italiana verso obiettivi d’uguaglianza sostanziale.

Questo aspetto, che contraddistingue la Costituzione italiana, trova espressione diretta nell’articolo 3, comma secondo: “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli d’ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese”.

In questo senso vanno interpretati il riconoscimento del diritto al lavoro e la subordinazione della proprietà e dell’iniziativa privata agli interessi collettivi.

I diritti del cittadino sono inoltre riconosciuti e tutelati non solo con riferimento a ciascun individuo, ma anche nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua attività (famiglia, comunità locale, partiti, sindacati, associazioni etc.).

Un richiamo preciso sottolinea i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Nei diritti e doveri dei cittadini, gli articoli 32 e 38 svolgono un ruolo fondamentale.

In particolare l’art. 32 statuisce come La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

La salute costituisce un diritto fondamentale, la cui violazione impone, se accertato, un risarcimento del danno: tutti hanno il diritto ad essere curati, anche se non tutti hanno diritto a cure gratuite, destinate esclusivamente agli indigenti, cioè a coloro che non sono in grado di far fronte economicamente alle cure indispensabili per la propria salute.

Ovviamente non vi è un obbligo a curarsi, tutto ovviamente nel massimo rispetto delle libertà fondamentali ma viene, al contrario, affermato il diritto a non essere curati, se non nei casi previsti dalla legge (ad esempio, vaccinazioni obbligatorie per prevenire malattie infettive, oppure provvedimenti di cura e di isolamento per soggetti portatori di malattie contagiose).

È consentito il rifiuto espresso dal paziente di prolungare le cure mediche, lasciando che la malattia prosegua nel suo decorso naturale.

Tuttavia, anche alla luce di dettami della stessa Corte Costituzionale, si è precisato che può essere autorizzata la disattivazione di apparecchi che tengono in vita il paziente in coma quando vi sia la prova certa che il malato abbia o avrebbe dato il proprio consenso e quando la condizione di stato vegetativo sia irreversibile.

Il diritto alla salute coincide col diritto al rispetto dell’integrità fisica dell’individuo; ma esso comporta anche il diritto all’assistenza sanitaria: infatti, con la riforma sanitaria del 1978, l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale ha esteso l’obbligo dello Stato di assicurare le prestazioni sanitarie e farmaceutiche non solo agli indigenti, ma anche a tutta la popolazione.

La protezione della salute, intesa come diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche, è stata inserita anche nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Inoltre l’assistenza sanitaria può anche essere fornita da soggetti privati, eventualmente con costi parzialmente a carico delle finanze pubbliche.

Con riguardo all’art. 38 esso statuisce come “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L’assistenza privata è libera.”

L’art. 38 è uno dei cardini del sistema “welfare” che prevede sia l’assistenza che la previdenza.

Il diritto all’assistenzadisciplinato dalla legge n. 328 del 2000, definisce il sistema dei servizi sociali e l’insieme delle attività che hanno lo scopo di rimuovere ostacoli e superare le situazioni di bisogno in cui le persone possono incorrere (ad esempio disoccupazione, malattia, infortuni).
Riguardo alla previdenza, si stabilisce che i lavoratori hanno diritto alle prestazioni previdenziali (ovvero alla pensione) sulla base di un meccanismo di accantonamento di una parte del reddito, che i datori di lavoro versano agli istituti previdenziali.

LA CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA’.

La Convenzione sui Diritti delle persone con Disabilità stabilisce i requisiti di base per i diritti delle persone con disabilità ed ha un carattere giuridicamente vincolante.

E’ stata adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 13 dicembre 2006 ed è entrata in vigore il 3 maggio 2008.

Il suo scopo è di promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità.

I suoi contenuti espongono i principi generali, gli obblighi, i principi di uguaglianza e non discriminazione, i temi dell’accessibilità, della mobilità, del lavoro, dell’educazione, della salute, ed altre importanti tematiche legate all’inclusione.

Nel suo ambito, la situazione di disabilità viene ricondotta alla presenza di barriere di varia natura che possono essere di ostacolo a coloro che hanno limitazioni fisiche, mentali o sensoriali, a carattere duraturo, e che possono pertanto impedire alle persone la piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di uguaglianza.

In Italia con la legge del 3 marzo 2009 n. 18il Parlamento ha autorizzato la ratifica della Convenzione e del relativo protocollo opzionale sottoscritta dall’Italia il 30 marzo 2007.

NORMATIVE EUROPEE.

Con l’art. 26 della Carta di Nizza, l’Unione Europea ha sancito il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.

La stessa carta, nel suo articolo 21 , stabilisce il dovere della non discriminazione in capo agli Stati membri.

La direttiva 2000/78/CE stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro riferendosi in maniera specifica alle persone con disabilità.

LA TUTELA CIVILE.

Qui entriamo un po’ più nello specifico.

Esiste una legge specifica che ha come titolo “Misure per la tutela giudiziaria per le persone con disabilità vittime di discriminazioni”.

Questa legge, poco conosciuta agli operatori del diritto che non si occupano di tutela delle persone con disabilità, è una norma di “grande civiltà”; sto parlando della L. 67 del 2006 che rappresenta un forte riconoscimento di tutela per le persone con disabilità.

Essa è il frutto dell’adesione del nostro Paese a principi e direttive comunitarie in tema di “non discriminazione” e di tutela delle persone fragili.

Denunciare una discriminazione non deve essere fonte di preoccupazione ma anzi deve essere visto come un aiuto fattivo affinché situazioni uguali o simili non si verifichino ulteriormente.

Subire una discriminazione non è colpa di un modo di essere della vittima, ma meschinità di un modo di fare del soggetto agente colpevole.

E se non si denuncia la violenza subita, non può pretendersi che simili fatti vengano stigmatizzati e puniti dalla società.

La L. 67/06 offre una vera e propria nozione di discriminazione.

Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità.

Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga.

Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.

Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti.

Nel momento in cui avviene un fatto, che si ritiene poter essere “potenzialmente” discriminatorio o rilevante ai sensi della L. 67/06, occorre analizzare tra quali delle ipotesi esso possa rientrare.

Per rientrare in un caso di discriminazione diretta occorre effettuare un raffronto tra la persona con disabilità e una persona non disabile in una situazione analoga.

Per rientrare invece in un caso di discriminazione indiretta occorre effettuare un raffronto tra persona con disabilità con altre persone in situazione analoga.

Il procedimento della L. 67/06 è concepito come un procedimento snello e veloce.

Si aziona con un procedimento sommario di cognizione disciplinato dall’art. 702 bis del Codice di Procedura Civile.

La persona con disabilità che ritiene di avere subito un atto discriminatorio sia dal privato che dalla pubblica amministrazione, può depositare il ricorso, anche personalmente, nella cancelleria del tribunale civile in composizione monocratica con il quale può chiedere sia la cessazione del comportamento discriminatorio che il risarcimento del danno.

Il Tribunale, omettendo qualsiasi formalità, procede agli atti di istruzione che ritiene necessari al fine del provvedimento richiesto e decide con ordinanza di rigetto o di accoglimento.

In quest’ultimo caso, l’ordinanza è immediatamente esecutiva e la sua mancata osservanza fa scattare il procedimento penale di cui all’art. 388 primo comma c.p.

Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell’atto discriminatorio, ove ancora sussistente, e adotta ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione, compresa l’adozione, entro il termine fissato nel provvedimento stesso, di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.

Il giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento a spese del convenuto, per una sola volta, su un quotidiano a tiratura nazionale, ovvero su uno dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato

Ovviamente, avverso l’ordinanza di accoglimento del Tribunale è ammesso reclamo nelle forme proprie previste dal codice di rito.

Competente per territorio è il Giudice del domicilio del ricorrente.

Tale competenza è ritenuta inderogabile ex art. 28 c.p.c. e non può subire modifiche, neppure per ragioni di connessione.

Così come è pacifica la competenza del Giudice ordinario anche se l’atto discriminatorio è posto in essere da una Pubblica Amministrazione non rilevando, in contrario che il comportamento che si assume discriminatorio sia stato posto in essere dalla pubblica amministrazione e sia riconducibile all’applicazione di un atto amministrativo.

Diversa è l’ipotesi invece nella quale l’amministrazione ponga in essere atti lesivi degli interessi generali dei disabili, non classificabili a priori come discriminatori e aventi specificamente contenuto amministrativo, perché in tal caso, le associazioni e gli enti abilitati e riconosciuti dal Ministero, possono proporre azione per la tutela giurisdizionale in sede amministrativa.

Il Tribunale può non solo rimuovere quindi le ragioni o gli atti della discriminazione, ma condannare il resistente al risarcimento del danno.

Il ruolo delle associazioni è molto importante.

L’art. 4 comma 1 stabilisce che “Sono altresì legittimati ad agire ai sensi dell’articolo 3 in forza di delega rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata a pena di nullità, in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti individuati con decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della finalità statutaria e della stabilità dell’organizzazione.

La vittima della discriminazione può quindi anche delegare le Associazioni (individuate con decreto ministeriale) ad attivare e seguire il giudizio per suo conto.

La delega deve avvenire per atto pubblico o con scrittura privata autenticata (ossia recante l’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza).

Le Associazioni legittimate ad agire in giudizio ai sensi della Legge n. 67/2006 possono o intervenire “ad adiuvandum” nel giudizio civile introdotto direttamente dalla persona vittima di discriminazione per la propria condizione di disabilità, affiancandola nel giudizio oppure agire innanzi a i Tribunali Amministrativi Regionali al solo fine di far annullare l’atto amministrativo discriminatorio con efficacia nei confronti di tutti, a differenza del giudizio civile  con cui si chiede solo che l’atto amministrativo eventualmente discriminatorio sia disapplicato per il caso di specie.

Da ultimo, le Associazioni legittimate possono anche agire, in via diretta e senza delega, per l’annullamento di atti lesivi di carattere collettivo, anche senza che sia già individuabile la lesione di una specifica posizione giuridica di singole persone con disabilità.

Risulta importante, inoltre, approfondire il tema della “prova” della discriminazione subita da fornire al Giudice.

Il dettato dell’art. 3 comma 2 della L. 67/06 stabilisce che il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, può dedurre in giudizio elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta nei limiti di cui all’articolo 2729, primo comma, del codice civile.

La regola (all’unisono con il principio generale del processo civile) è quella che è onere del ricorrente dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno.
Il ricorrente – come afferma la norma sopra riportata – potrà dedurre in giudizio “elementi di fatto in termini gravi, precisi e concordanti”.

Occorrerà, quindi, non solo raccontare il fatto ma manifestarlo con dovizia di particolari e secondo la gravità di esso.

Non di facile lettura ed interpretazione la prova della condotta discriminatoria indiretta.

Vi sono diversi significati che possono darsi ai termini “disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento apparentemente neutri”, ma occorre anche riferire che può risultare difficile per il ricorrente fornire la prova di queste condotte, soprattutto del “comportamento apparentemente neutro”, che risulta di difficile dimostrazione.

Ad ogni buon conto è importante l’eventuale allegazione della disposizione o dell’atto che indica  la discriminazione di cui si è rimasti vittima.

Ulteriore difficoltà può incontrarsi nella prova di quelle condotte discriminatorie di cui all’art. 2 comma 4, ovvero di quelle condotte compiute per il tramite di “molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti”.

Difficoltà considerevoli, infatti, potrebbero sorgere nel dare la prova di quella discriminazione legata all’ambiente di intimidazione, di umiliazione e di ostilità creata nei confronti della persona con disabilità.

Questa condizione è quella più subdola e lesiva per la vittima che la subisce; una condotta simile  agli atti persecutori e che si caratterizza in maniera più grave per essere compiuta nei confronti di una persona che ha limitate possibilità di difesa e reazione.

Questo tipo di discriminazione, d’altra parte, ancor prima di essere un tema giuridico, è un problema di carattere culturale.

LA TUTELA PENALE.

L’ordinamento penale non è esente dall’offrire tutela alle persone con disabilità nel caso in cui vengano compiuti atti discriminatori e molesti.

La minaccia della pena è lo strumento che consente a chi si trova in posizione di debolezza di ricollocarsi in tendenziale “parità” (quantomeno a posteriori) rispetto a chi, altrimenti, ne pregiudicherebbe gli interessi.

In primo luogo, da un punto di vista generale, l’articolo 61, n. 5, del Codice Penale, prevede un aumento di pena qualora l’agente abbia profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.

La condizione di debolezza della vittima viene presa in considerazione in quanto della stessa l’agente abbia approfittato dolosamente, con la consapevolezza, quindi, di trarne giovamento nel   compimento dell’azione criminosa.

La disabilità viene presa espressamente in considerazione dall’articolo 36, legge 5 febbraio 1992, n. 104, quale circostanza aggravante speciale ad effetto speciale per tutti i reati non colposi compresi nei titoli XII (delitti contro la persona) e XIII (delitti contro il patrimonio) del codice penale e di cui alla Legge 20 febbraio 1958, n. 75 (reati in materia di prostituzione).

In particolare, l’aumento di pena (da un terzo alla metà) consegue alla circostanza che tali reati siano «commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale».

Ed in presenza di tali condizioni il codice penale prevede talora una particolare reazione sanzionatoria ed eventualmente anche una più severa disciplina delle condizioni di procedibilità. Inoltre, in tali casi è dichiarata espressamente ammissibile la costituzione di parte civile del difensore civico e dell’associazione alla quale sia eventualmente iscritta la persona offesa.

Trattandosi di circostanza speciale e, soprattutto, di una norma rivolta a conferire particolare rilievo alla specifica condizione della persona offesa dalla stessa indicata, l’effetto non potrà “cumularsi” al rilievo che alla medesima condizione venga attribuito dalle singole disposizioni incriminatrici.

Il codice penale poi contempla specifiche ipotesi criminose che sono incentrate sulla vulnerabilità della persona offesa; basti pensare al comma 2 n. 1 dell’art. 609 bis (violenza sessuale) “….induce taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto”; all’art. 572 c.p. (maltrattamenti contro familiari conviventi) che prevede un’ipotesi aggravata, se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona con disabilità; in questo caso, essendo la condizione di disabilità della vittima, circostanza aggravante speciale dell’art. 572 c.p. non potrà trovare applicazione l’aggravante di cui al citato art. 36 della legge 104/1992, o agli articoli 574 c.p. (sottrazione di persone incapaci), 579 comma 3, n. 2 c.p. (Omicidio del consenziente), 580 comma 2, c.p. (Istigazione o aiuto al suicidio), 591 c.p. (Abbandono di persona incapace), 593 c.p. (Omissione di soccorso),  643 c.p. (Circonvenzione di incapace).

Ciò che è importante porre in evidenza è che, a fronte del tendenziale allargamento del raggio operativo dell’intervento penale sino a ricomprendere le condizioni fisio-psichiche inquadrabili ad una nozione lata di disabilità, è sempre richiesto che le stesse abbiano assunto un ruolo causale nella determinazione del reato.

In particolare, ad esempio, le condizioni di minorata difesa della vittima, giocano un ruolo determinante per la sussistenza del delitto di cui all’articolo 609 bis cp: l’induzione a compiere o subire atti sessuali costituisce reato se posta in essere abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica in cui versava il destinatario al momento del fatto.

E come poi non considerare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo perpetrato nei confronti delle persone con disabilità?

Nella Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007 dal titolo “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo” esso viene definito come “un fenomeno estremamente complesso, non riducibile alla sola condotta di singoli (bambini, ragazzi pre adolescenti e adolescenti; maschi e femmine) ma riguardante il gruppo dei pari nel suo insieme; tra i coetanei il fenomeno si diffonde grazie a dinamiche di gruppo, soprattutto in presenza di atteggiamenti di tacita accettazione delle prepotenze o di rinuncia a contrastare attivamente le sopraffazioni ai danni dei più deboli”.

Il “bullo” attua il suo comportamento con azioni continuative e persistenti che mirano deliberatamente a far del male o danneggiare qualcuno.

La modalità diretta si manifesta in prepotenze fisiche e/o verbali.

La modalità indiretta invece, riguarda una serie di dicerie sul conto della vittima, l’esclusione dal gruppo dei pari, l’isolamento, la diffusione di calunnie e di pettegolezzi ed altro.

Proprio in ragione della natura prevaricatoria del bullismo, i bambini e/o ragazzi affetti da una qualche forma di disabilità, possono divenire vittime ideali in quanto bersagli facili per il bullo.

Il fenomeno del cyberbullismo è addirittura riconosciuto in una legge, la 71/2017 nella quale:

“Per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

Si pensi che secondo una indagine recente, oltre il 35% dei bambini e dei ragazzi con disabilità ha subito almeno un episodio di violenza di tipo fisico, emotivo, sessuale, psicologica o verbale da quando utilizza i social, i servizi di messaggistica o i giochi on line.

Tra i più colpiti soprattutto chi è affetto da disturbi mentali (39%) e difficoltà cognitive (31%); le limitazioni fisiche e malattie croniche invece rappresentano il 30% del campione dei soggetti che vengono aggrediti su internet.

A CHI RIVOLGERSI?

Appreso che nel Nostro ordinamento le tutele esistono, esistono anche gli strumenti operativi ed i soggetti ai quali rivolgersi in casi di discriminazione e/o molestie.

Le Associazioni, i centri antidiscriminazione, gli operatori del diritto specializzati, le forze dell’ordine, la magistratura, sono creati per tutelare e proteggere da ogni forma di aggressione.

L’importante è non farsi intimorire e cercare di dare voce ad ogni forma subdola di intimidazione, segregazione, perpetrata ai danni delle persone con disabilità, in ogni ambiente.

Approfondimento a cura del Centro Studi Giuridici HandyLex
HandyLex.org

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