di Rosario Bello
Redazione diritto.it

>>Circolare INPS numero 15 del 28-01-2022<<<

>>Circolare INPS numero 120 del 26-10-2022<<<

1. La normativa di riferimento

L’art. 21 (rubricato Anticipo della rivalutazione delle pensioni all’ultimo trimestre 2022), co. 1, lettera a) Decreto-Legge 9 agosto 2022, n. 115 dispone che: “Al fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per l’anno 2022 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale: il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all’art. 24, c. 5 L. 41/86 per l’anno 2021 è anticipato al 1° novembre 2022”. Sicché, osserva l’Istituto, il D.L. 115/2022 ha anticipato al 1° novembre 2022 (in luogo di gennaio 2023) il conguaglio per il calcolo della adeguamento delle pensioni per l’anno 2021, onde evitare gli effetti dell’inflazione per l’anno 2022, sostenendo il potere di acquisto delle pensioni.

Per completezza dell’esposizione gioca ricordare che l’INPS con la circolare 28 gennaio 2022 n. 15, comunicato che la variazione percentuale ai fini della adeguamento automatica delle pensioni, calcolata dall’ISTAT, è stata pari all’1,90%. Il predetto valore raffigura l’indice di perequazione automatica da ricondurre ai trattamenti pensionistici, in via definitiva, per l’anno corrente. Successivamente, è stato effettuato il conguaglio da perequazione rispetto al valore dell’1,70% adoperato in sede di rinnovo per l’anno 2022. L’INPS ha esposto nella circolare i valori definitivi per l’anno corrente ricordando che l’ammontare del trattamento minimo viene utilizzato come base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.

2. Modalità di attribuzione della rivalutazione definitiva 2022

La legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge Finanziaria 2001), all’articolo 69 (rubricato – Disposizioni relative al sistema pensionistico -) statuisce che a partire dal 1° gennaio 2001 la percentuale dell’incremento determinata dalla variazione del costo della vita viene applicata, nel complesso, sull’importo di pensione non eccedente il triplo del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il triplo e il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 90%; per le fasce d’importo eccedenti il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 75%. L’articolo 1, comma 478, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 –  Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 – determina con decorrenza dal 1° gennaio 2022 che l’indice di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici viene applicato in virtù del meccanismo disposto dal comma 1, dell’articolo 34 (rubricato Trattamenti pensionistici e di disoccupazione), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 – Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo – :

  1. nella misura del 100% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS;
  2. nella misura del 90% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS;
  3. nella misura del 75% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.

3. Rivalutazione delle pensioni che giovano dei benefici disposti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206 – Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice –

Il comma 4-quater, dell’art. 3 (rubricato Disposizioni in materia di contrasto alle indebite compensazioni), del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 – Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo – convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dispone con decorrenza dal 1° gennaio 2018 che i trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti, nonché dei familiari di cui all’articolo 3 della normativa in scrutinio è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica:

  1. a) in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati; ovvero, in alternativa,
  2. b) un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all’1,25% calcolato sull’ammontare dello stesso trattamento per l’anno precedente, secondo l’articolazione indicata dall’articolo 69 della legge n. 388/2000, da riferire alla misura dell’incremento medesimo.

Motivi di completezza espositiva impongono di ricordare che, i trattamenti pensionistici che beneficiano dei trattamenti delle vittime di terrorismo sono esenti dal cumulo perequativo e vengono, dunque, analizzate sempre singolarmente. Essendo risultato superiore all’1,25% l’indice ordinario per il 2022 è stato soggetto alla rivalutazione di cui al punto a.

4. Rivalutazione delle quote di pensione erogate ad un differente beneficiario e prestazioni di accompagnamento a pensione

L’incremento perequativo si applica anche al trattamento pensionistico, indiretto o di reversibilità, attribuito in quota parte al coniuge superstite e al coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile. Giova ricordare che l’adeguamento annuale degli assegni di mantenimento erogati all’ex coniuge superstite e/o ai figli di iscritto o pensionato, deve essere corrisposto, osservando le modalità disposte dal giudice nel provvedimento di assegnazione.

Con riferimento alle prestazioni di accompagnamento alla pensione riconosciute ai sensi degli articoli 3 (Tutele in costanza di rapporto di lavoro) e 4 (Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro) della legge 28 giugno 2012, n. 92 LEGGE 28 giugno 2012, n. 92 – Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita – non avendo natura pensionistica, conservano per tutta la loro durata l’importo stabilito alla decorrenza. Giova ricordare che l’erogazione dei trattamenti pensionistici di cui sopra corrisposte ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 – Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 – e dell’articolo 4 della summenzionata legge n. 92/2012 viene realizzato, sempre, mediante separata disposizione anche nei confronti dei titolari di altra prestazione previdenziale o assistenziale, in modo da determinare l’ammontare del dovuto gravante sulle aziende. Le trattenute delle prestazioni soggette a tassazione ordinaria avvengono mediante le generali norme del cumulo fiscale.

5. Prestazioni di invalidità civile e assegno sociale

L’incremento perequativo disposto dal decreto legge n. 115/2022 all’art. 21 involge anche le prestazioni assistenziali, nonché alle prestazioni di invalidità civile e assegno sociale/pensione sociale. Le summenzionate prestazioni sono nel dettaglio:

– pensione di inabilità, disciplinata dall’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 -Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili-;

– assegno mensile di assistenza, disciplinato dall’articolo 13 della legge n. 118/1971;

– assegno sociale sostitutivo, disciplinato dall’articolo 19 della legge n. 118/1971;

– pensione non riversibile per sordi, disciplinata dalla legge 26 maggio 1970, n. 381 – Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti e delle misure dell’assegno di assistenza ai sordomuti – e dalla legge 20 febbraio 2006, n. 95 – Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi -;

– pensione non riversibile per ciechi, disciplinata dalla legge 10 febbraio 1962, n. 66 – Nuove disposizioni relative all’Opera nazionale per i ciechi civili – , e dalla legge 27 maggio 1970, n. 382 – Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili -;

– indennità di accompagnamento, disciplinata dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18 – Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili – e dalla legge 21 novembre 1988, n. 508 – Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti -;

– indennità di comunicazione, regolamentata dalla legge n. 508/1988;

– indennità accompagnamento cieco assoluto, disciplinata dalla legge 28 marzo 1968, n. 406 – Norme per la concessione di una indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall’Opera nazionale ciechi civili -, dalla legge n. 508/1988;

– indennità speciale, disciplinata dalla legge n. 508/1988;

– indennità di frequenza, regolata dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289 – Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un’indennità di frequenza per i minori invalidi -;

– indennità di talassemia, disciplinata dall’articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) -;

– assegno sociale, regolata dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 – Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare -;

– pensione sociale, disciplinata dalla legge 30 aprile 1969, n. 153 – Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale -.

 

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