Per poter assoggettare le cessioni dei sussidi tecnici e informatici a IVA agevolata non serve la prescrizione autorizzativa del medico ASL ma basta il certificato di invalidità

Con Decreto Ministeriale del 7 aprile pubblicato in GU n 105 del 4 maggio 2021 si modifica l’art 2 del DM 14 marzo 1998 prevedendo che per poter beneficiare della aliquota al 4% sulle cessioni dei ausili tecnici e informatici è necessario che le persone con disabilità producano, al momento dell’acquisto, solo una copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata. 

Questa è la principale novità del decreto che da attuazione a quanto previsto dal comma 2 dell’art 29 bis del DL Semplificazioni che recita testualmente quanto segue “Con proprio decreto di natura non regolamentare, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze aggiorna il comma 2 dell’articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 14 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998, prevedendo che le persone con disabilita’ ai fini dell’applicazione dei benefici previsti possono produrre il certificato attestante l’invalidita’ funzionale permanente rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata e sopprimendo la necessita’ di presentare contestualmente la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell’azienda sanitaria locale di appartenenza”

Va specificato però che fini della agevolazione con IVA al 4% per le cessioni di sussidi tecnico-informatici se il collegamento funzionale fra il sussidio e la menomazione permanente non risulta dal certificato di invalidità, sarà necessario integrare il documento con un’ulteriore certificazione, da esibire in copia all’atto dell’acquisto, rilasciata dal medico curante, che contenga l’attestazione richiesta per l’accesso al beneficio fiscale.
In caso di importazione, la documentazione va prodotta all’ufficio doganale all’atto della presentazione della dichiarazione di importazione.

Fonte: Fisco e Tasse

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