Le prestazioni di invalidità civile spettano solo ai residenti in Italia

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La residenza sul territorio italiano è un requisito costitutivo per l’erogazione delle prestazioni di invalidità civile. Talchè se il certificato di residenza dimostra che il percettore si trova all’estero viene meno il diritto alla loro erogazione durante tale periodo. E’ quanto in sintesi ha statuito la Corte di Cassazione nella Sentenza numero 21901 del 7 Settembre 2018 nella quale i giudici hanno accolto il ricorso dell’Inps contro le pretese di un pensionato e dei suoi eredi.

L’interessato aveva fatto domanda per la prestazione di invalidità civile mentre risultava residente all’estero. Acquisito il certificato di residenza all’estero nel periodo in questione l’Inps gli aveva negato il diritto alla prestazione. Contro la decisione l’interessato si era rivolto al Tribunale cercando di dimostrare come la legge 118/1971 non ponesse alcuna preclusione all’insorgenza del diritto nei confronti dei cittadini che al momento della domanda risultassero residenti all’estero. La prestazione avrebbe al più potuto essere sospesa durante il periodo in cui fosse stata comprovata la residenza all’estero.

Nonostante i primi due giudizi di merito favorevoli la Corte di Cassazione rovesciando la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro ha accolto il ricorso dell’Istituto. Secondo i giudici, infatti, va ribadito quanto previsto dal regolamento CEE 1247/1992 del 30 Aprile 1992 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità. La disposizione da ultimo richiamata ha, infatti, introdotto il principio secondo il quale  le prestazioni speciali in denaro, sia assistenziali che previdenziali, ma non aventi carattere contributivo non sono esportabili in ambito comunitario, e sono erogate esclusivamente nello Stato membro in cui i soggetti interessati risiedono ed ai sensi della sua legislazione. Per l’Italia, tra le prestazioni inesportabili si ricomprendono: le pensioni sociali; le pensioni, gli assegni e le indennità ai mutilati ed invalidi civili; le pensioni e le indennità ai sordomuti; le pensioni e le indennità ai ciechi civili; l’integrazione della pensione minima; l’integrazione dell’assegno di invalidità; l’assegno sociale; la maggiorazione sociale.

Come già statuito in occasione della Sentenza 7914/2017 il Sommo Collegio rimarca che “per quel che concerne la cosiddetta inesportabilità in ambito comunitario delle prestazioni in danaro non contributive si rileva che la disciplina comunitaria in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale contempla un principio per cui le prestazioni speciali in denaro, sia assistenziali che previdenziali, ma non aventi carattere contributivo, sono erogate esclusivamente nello Stato membro in cui i soggetti interessati risiedono ed ai sensi della sua legislazione, e dunque sono inesportabili negli Stati membri dell’Unione europea, sicché la pensione di invalidità civile non è dovuta al cittadino residente fuori dal territorio nazionale.”

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