Agevolazioni fiscali per disabili

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In favore delle persone con handicap e dei loro familiari la legge prevede una serie di agevolazioni fiscali che vanno dalle detrazioni per i figli a carico alle agevolazioni per l’acquisto dell’auto; dalle detrazioni e deduzioni delle spese mediche a quelle per pagare la badante; dai benefici per l’acquisto dei mezzi di ausilio e dei cani guida fino a quelli per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Chiude il quadro la famosa legge 104 che dà al familiare del lavoratore disabile la possibilità di scegliere la sede di lavoro più vicina al portatore di handicap, di opporsi a eventuali trasferimenti e, non in ultimo, tre giorni di permesso retribuiti al mese. Ma procediamo con ordine e vediamo quali sono tutte le agevolazioni fiscali per disabili previste dall’attuale normativa

Se sei disabile o hai un familiare colpito da un handicap di qualsiasi tipo è verosimile che le spese mediche sostenute e quelle per l’assistenza assorbano buona parte del tuo stipendio, portando un sostanziale impoverimento della famiglia. Pertanto ti sarai chiesto più di una volta quali sono le agevolazioni fiscali per disabili che la legge prevede e come scaricare dalle tasse tutti questi costi. Esistono in realtà numerose detrazioni e deduzioni fiscali: si tratta di bonus previsti in funzione del principio costituzionale secondo cui siamo tutti uguali e lo Stato si impegna a eliminare le condizioni di disuguaglianza esistenti (come appunto l’invalidità). Eccoli qui di seguito elencati

Detrazioni per figli portatori di handicap a carico

La legge prevede detrazioni Irpef per i figli a carico. Queste detrazioni sono aumentate di 400 euro se il figlio è portatore di handicap [1]. Pertanto le detrazioni per figli invalidi sono le seguenti:  

  • 1.350 euro per ciascun figlio di età pari o superiore a tre anni;
  • 1.620 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni.

 

Per i contribuenti con almeno quattro figli a carico, la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio, a partire dal primo. Pertanto, per un figlio minore di tre anni e portatore di handicap, che sia a carico con altri tre fratelli, la detrazione è pari a 1.820 euro (1.220 + 400 + 200).

Le maggiorazioni spettanti in ragione del numero dei figli si applicano per l’intero anno, a prescindere dal momento di nascita del quarto figlio. 

Nel caso di genitori separati, la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50% ciascuno. 

Come si calcola la detrazione con un solo figlio a carico

Detrazione effettiva con un solo figlio a carico

Per determinare la detrazione IRPEF effettiva è necessario moltiplicare la detrazione “teorica” (indicata sopra) per il coefficiente che si ottiene dal rapporto tra 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro.

Nel reddito complessivo non va considerata l’abitazione principale e le relative pertinenze.

La formula di calcolo è la seguente:

Detrazione effettiva = Detrazione “teorica” x (95.000 – Reddito complessivo)/95.000

Ad esempio: un contribuente ha un reddito complessivo annuo di 30.000 euro e un figlio disabile a carico di 10 anni.

La detrazione effettiva per il figlio a carico è pari a 923,67 euro e va calcolata nel modo seguente:

1.350 euro (detrazione base) x (95.000 – 30.000)/95.000 = 1.350 x 0,6842= 923,67 euro.

Come si calcola la detrazione con più figli a carico

In presenza di più figli a carico, il suddetto importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. Pertanto, sarà pari a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.

Agevolazioni per l’auto

Per l’acquisto e le spese di manutenzione dell’auto la legge prevede una serie di benefici fiscali in favore dei disabili. A riguardo ti rinvio alla nostra guida Come funziona la legge 104 per l’acquisto di auto? Sinteticamente qui possiamo ricordare che le agevolazioni fiscali per i disabili consistono in:

  • detrazione IRPEF del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto;
  • l’aliquota IVA agevolata al 4% sull’acquisto;
  • esenzione del bollo auto;
  • esenzione dall’imposta di trascrizione (IPT) sui passaggi di proprietà.

 

Spese sanitarie dei soggetti portatori di handicap

Per i disabili che sostengono spese mediche la legge prevede in favore dei disabili tanto delle deduzioni dal reddito, tanto delle detrazioni fiscali. Leggi a riguardo: Deduzioni e detrazioni fiscali: che differenza c’è? Vediamole singolarmente

Deduzione Irpef spese sanitarie per disabili

È prevista la deduzione dal reddito imponibile (prima, quindi, di applicare l’aliquota Irpef) le seguenti spese:

  • spese mediche generiche (per esempio, le prestazioni rese da un medico generico, l’acquisto di medicinali);
  • spese di assistenza specifica.  

Si considerano spese di «assistenza specifica» le seguenti spese:

  • l’assistenza infermieristica e riabilitativa;
  • le prestazioni fornite dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale (se dedicate esclusivamente all’assistenza diretta della persona);
  • le prestazioni rese dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, da quello con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto all’attività di animazione e di terapia occupazionale.

Queste spese sono deducibili anche quando sono state sostenute per un familiare disabile non a carico fiscalmente

In caso di ricovero del disabile in un istituto di assistenza e ricovero, si può ottenere la deduzione fiscale solo per quella parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. Per questo motivo, è necessario che nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza le spese risultino indicate separatamente.

Detrazione Irpef spese sanitarie per disabili

La misura delle detrazioni fiscali previste per le spese mediche in favore di soggetti disabili è pari a quella per tutti gli altri contribuenti: si tratta di una detrazione del 19% solo per la parte delle spese sanitarie eccedente la franchigia di 129,11 euro

Rientrano tra le spese sanitarie detraibili per disabili:

  • le spese per mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione e al sollevamento di disabili riconosciuti tali ai sensi della Legge 104/92, per le quali spetta la detrazione sull’intero importo. Sono tali, ad esempio, le spese sostenute per l’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale; il trasporto in autoambulanza del soggetto portatore di handicap (spesa di accompagnamento); l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione; la trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della carrozzella; la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni; l’installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per portatori di handicap;
  • le spese per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità d’integrazione dei disabili riconosciuti tali ai sensi della Legge 104/92. Sono tali ad esempio, le spese sostenute per l’acquisto di un fax, un modem, un computer o un sussidio telematico.

Per tali spese la detrazione del 19% spetta sull’intero importo, senza franchigia.

Si può fruire della detrazione su tali spese solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche della detrazione IRPEF del 36 o del 50% per le spese sostenute per interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 16-bis del TUIR.

La detrazione fiscale, per la parte eccedente l’importo di 129,11 euro, riguarda anche le spese sanitarie specialistiche (per esempio, analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche). La detrazione può essere fruita anche dal familiare del quale il disabile è fiscalmente a carico.

Detrazione fiscale per badanti

Si può detrarre il 19% delle spese sostenute per le badanti (ossia i cosiddetti addetti all’assistenza personale del disabile) nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

Agevolazioni per gli altri mezzi di ausilio ed i sussidi tecnici e informatici

Oltre alla badante, il disabile potrebbe essere costretto a valersi di altri mezzi di ausilio e di sussidi tecnici e informatici. Per queste spese sono previste ulteriori agevolazioni fiscali. Eccole:

  • detrazione IRPEF del 19% della spese sostenute per i sussidi tecnici e informatici;
  • IVA agevolata al 4% per l’acquisto dei sussidi tecnici e informatici;
  • detrazioni delle spese di acquisto e di mantenimento dei cani guida per i non vedenti;
  • detrazione IRPEF del 19% delle spese di interpretariato per i soggetti riconosciuti sordi.

Per determinate spese sanitarie e per l’acquisto di mezzi di ausilio è riconosciuta una detrazione dall’IRPEF del 19%.

Sono invece ammesse integralmente alla detrazione del 19%, senza togliere la franchigia di 129,11 euro, le spese sostenute per:

  • il trasporto in ambulanza del disabile (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto rientrano, invece, tra le spese sanitarie e possono essere detratte, come detto sopra, solo per la parte eccedente i 129,11 euro);
  • l’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
  • l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
  • la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne e interne alle abitazioni.

Detrazioni per cani guida

Per l’acquisto di cani guida dei soggetti non vedenti spetta la detrazione Irpef del 19% della spesa, mentre per il loro mantenimento spetta una detrazione nella misura forfetaria di 516,46 euro.

Spese di interpretariato

La legge riconosce una detrazione fiscale del 19% per le spese di interpretariato sostenute dai soggetti riconosciuti sordi.

Eliminazione delle barriere architettoniche

Spetta una detrazione fiscale per:

  • gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione e la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, se conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche);
  • la realizzazione di ogni strumento come il montascale che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi della legge 104/1992.

 

La detrazione deve essere ripartita obbligatoriamente in 10 quote annuali di pari importo.

note

[1] Ai sensi dell’art. 3 della L. 5.2.92 n. 104

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