Ai sordomuti l’assegno di assistenza, sì ma solo fino ai 65 anni

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La legge n. 381/70 stabilisce che a decorrere dal 1° maggio 1969 è concesso ai sordomuti di età superiore ai 18 anni un assegno mensile di assistenza di lire 12.00. Possono beneficiare di questa provvidenza economica i sordomuti tra il 18esimo e il 65esimo anno d’età, per cui al compimento dei 65 anni cessa la corresponsione ed in sostituzione viene concesso l’assegno sociale. Così ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 22122/16 del 2 novembre.

sordit_-anziani-apparecchio-acusticoIl caso. Gli eredi di un sordomuto chiedono l’accertamento del diritto di quest’ultimo alla riattivazione, a decorrere dal 1994, della pensione per sordomuti della quale il medesimo era stato titolare sin dal 1977 ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 381/70, prima che la stessa gli venisse sospesa per superamento del previsto limite reddituale. I predetti eredi infatti assumono che i redditi percepiti dal soggetto sordomuto nel corso del 1993 erano rientrati nel limite fissato dalla legge, per cui la richiesta di ripristino del summenzionato beneficio avrebbe potuto essere accolta.
Chiedono dunque di accertare se il soggetto sordomuto, titolare di assegno spettante ai non udenti ex lege n. 381/70 possa mantenere il diritto alla percezione dell’emolumento, se in possesso dei requisiti reddituali di legge, anche dopo il compimento del sessantacinquesimo anno d’età.

Solo fino ai 65 anni! L’articolo 1 della legge n. 381/70 stabilisce che a decorrere dal 1° maggio 1969 è concesso ai sordomuti di età superiore ai 18 anni un assegno mensile di assistenza di lire 12.00, aggiungendo che «agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio».
Il successivo articolo 10 riguarda i sordomuti ultrasessantacinquenni, e prevede che, in sostituzione dell’articolo 1, i sordomuti dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dei 65 anni, sono ammessi al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all’articolo 2 della legge n. 903/65.
Dunque, possono beneficiare di questa provvidenza economica i sordomuti tra il 18esimo e il 65esimo anno d’età, per cui al compimento dei 65 anni cessa la corresponsione ed in sostituzione viene concesso l’assegno sociale. per tali ragione la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

http://www.lastampa.it

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