Piemonte. Da zona rossa a arancione: cosa cambia

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Dalla prossima settimana (la data precisa non c’è ancora), quindi, il Piemonte dovrebbe passare da zona rossa ad arancione, come anticipato dal governatore Cirio.
Che cosa cambia per chi risiede in Piemonte?

Spostamenti: la differenza principale è che gli spostamenti all’interno del proprio comune saranno possibili e non servirà autocertificazione. Rimane in vigore invece il “coprifuoco” dalle 22 alle 5. Anche nelle zone arancioni è invece vietato spostarsi al di fuori del proprio comune e della propria regione salvo che per comprovate necessità e motivi di lavoro, studio e salute e in questo caso bisognerà essere muniti di autocertificazione.
E’ possibile uscire per fare una passeggiata, attività motoria o portare fuori il cane senza il limite di rimanere vicino alla propria abitazione ma rispettando le distanze di sicurezza e indossando la mascherina.

Scuola: rimangono in didattica a distanza le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori. La didattica è in presenza per scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie (in zona rossa le lezioni sono in presenza solo fino alla prima media). Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori.

Ristorazione: anche in zona arancione i ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22, e per la consegna a domicilio, consentita senza limiti di orario.
Possono restare aperti oltre le ore 18 solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.
I ristoranti degli alberghi sono aperti per i clienti che vi alloggiano, anche nelle zone arancioni e rosse. Quindi è consentita (senza limiti di orario) la ristorazione solo all’interno dell’albergo o della struttura ricettiva in cui si è alloggiati.

Trasporto pubblico: Riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.

Commercio: Tutti gli esercizi commerciali e i servizi alla persona sono aperti (riaprono anche le estetiste). Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. E’ consentito lo svolgimento dei mercati (con tutte le categorie merceologiche).

Eventi, fiere, teatri: continuano a rimanere vietati anche in zona arancione. Sono considerati “fiera”, ad esempio, anche i mercatini di Natale realizzati fuori dell’ordinaria attività commerciale. Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica e a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento. Restatno chiusi musei, mostre, cinema e teatri.

Sport. Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP.
È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in Comuni limitrofi, per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento. Rimangono vietati gli sport di contatto.

Mascherina. I dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) devono essere obbligatoriamente indossati sia quando si è all’aperto, sia quando si è al chiuso in luoghi diversi dalla propria abitazione, fatta eccezione per i casi in cui è garantito l’isolamento continuativo da ogni persona non convivente.
L’obbligo non è previsto per:
– bambini sotto i 6 anni di età;
– persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;
– operatori o persone che, per assistere una persona esente dall’obbligo, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella LiS con persona non udente).
Inoltre, NON è obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso:
– mentre si effettua l’attività sportiva;
– mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;
– quando si sta da soli o esclusivamente con i propri conviventi.

 

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