Indennità di accompagnamento e incompleta compilazione della domanda

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La mancata spunta sulla domanda amministrativa per l’indennità di accompagnamento delle condizioni per fruire del beneficio non rende improponibile la domanda stessa

L’incompleta compilazione della domanda amministrativa mancante del segno di spunta sulle condizioni per beneficiare dell’indennità di accompagnamento non rende improponibile la domanda stessa. Peraltro anche “l’indicazione negativa, da parte del medico curante, della sussistenza delle condizioni legittimanti l’indennità di accompagnamento non preclude l’esercizio dell’azione per il riconoscimento del beneficio preteso”. Lo ha ribadito, uniformandosi all’orientamento giurisprudenziale in materia, la Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 480/2021.

Nel caso esaminato, il Tribunale aveva accertato, in favore di un cittadino, la sussistenza del requisito sanitario utile per l’indennità di accompagnamento e per i benefici di cui alla L. n. 104 del 1992, art. 3, comma 3, a decorrere dal 30.11.2017.

La Corte di appello aveva respinto l’eccezione dell’INPS di improponibilità della domanda di accertamento del requisito sanitario relativo all’indennità di accompagnamento, per essere l’istanza amministrativa corredata da un certificato medico mancante della spunta in ordine alla sussistenza delle condizioni per beneficiare della prestazione in oggetto, ovvero che si trattasse di persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o persona che necessitasse di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.

Dello stesso parere anche i Giudici di Piazza Cavour, che hanno respinto il ricorso dell’Istituto previdenziale in quanto infondato.

Dal Palazzaccio dopo aver affermato che la presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell’azione nelle controversie previdenziali, ai sensi dell’art. 443 c.p.c., hanno evidenziato come, nella fattispecie all’esame del Collegio, non fosse in discussione la presentazione della domanda amministrativa bensì se il certificato medico carente del segno di spunta in ordine alla sussistenza delle condizioni per il diritto all’indennità di accompagnamento – rilasciato su modulo predisposto dall’INPS – potesse condizionare la domanda amministrativa e renderla equiparabile alla mancata presentazione della stessa, con conseguente improponibilità della domanda giudiziaria per difetto del presupposto processuale costituito dall’atto d’impulso del procedimento amministrativo diretto all’accertamento delle condizioni sanitarie per il sorgere del beneficio richiesto;

La Cassazione ha quindi sottolineato che il D.L. n. 78 del 2009, convertito con modif. nella L. n. 102 del 2009, vigente all’epoca dei fatti in esame, stabilisce all’art. 20, comma 3, che “a decorrere dal 10 gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all’INPS, secondo modalità stabilite dall’ente medesimo” e che “l’Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali”; la disposizione, dunque, attribuisce all’INPS solo l’individuazione delle modalità concrete di presentazione delle istanze, non anche l’individuazione del contenuto delle domande e ciò in coerenza con l’esclusiva prerogativa del legislatore in merito alle condizioni di accesso alla tutela assistenziale.

L’art. 111 Cost., comma 1 – prosegue la Suprema Corte – “stabilisce una riserva di legge assoluta, in materia di giusto processo, con tale formula indicandosi l’insieme delle forme processuali necessarie per garantire, a ciascun titolare di diritti soggettivi o di interessi legittimi lesi o inattuali, la facoltà di agire e di difendersi in giudizio”.

Per effetto di tale previsione “va escluso che l’Inps possa introdurre nuove cause di improponibilità della domanda derivanti dal mancato, inesatto, incompleto rispetto della modulistica all’uopo predisposta dall’ente previdenziale”; diversamente opinando, “si realizzerebbe una sostanziale limitazione del diritto di azione, costituzionalmente garantito, dell’aspirante al riconoscimento del beneficio assistenziale”.

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