Maggiorazione dei contributi per gli invalidi

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Accrediti figurativi Inps per lavoratori con invalidità dal 75%: requisiti, vantaggi, calcolo, particolarità.

Il lavoratore invalido, oltre a beneficiare di prestazioni previdenziali agevolate, come l’Ape sociale o la pensione anticipata precoci, può fruire di un ulteriore vantaggio che consente di accedere anticipatamente alla pensione: si tratta dei contributi figurativi aggiuntivi, o maggiorazione contributiva.

Nel dettaglio, la maggiorazione dei contributi per gli invalidi consiste in un accredito extra di contributi previdenziali effettuato dall’Inps (senza oneri a carico del lavoratore o del datore di lavoro), che spetta a decorrere dal riconoscimento dell’invalidità in misura superiore al 74% o delle differenti condizioni previste dalla legge [1].

L’accredito aggiuntivo, oltreché ai lavoratori invalidi (per qualsiasi causa) ai quali è stata riconosciuta una invalidità superiore al 74% o rientranti nelle prime quattro categorie delle pensioni di guerra, è ammesso anche in relazione ai lavoratori affetti da sordità.

Nel dettaglio, ai beneficiari, per ogni anno di servizio effettivamente svolto alle dipendenze di pubbliche amministrazioni o di aziende private o cooperative, spetta una maggiorazione pari a 2 mesi di contribuzione figurativa, utile solo per il diritto alla pensione e per l’anzianità contributiva e non per incrementare l’importo del trattamento, fino a un massimo di 5 anni di contributi extra complessivi.

La maggiorazione non deve essere richiesta appena riconosciuta l’invalidità, ma viene concessa, solo su domanda e non d’ufficio, al momento della liquidazione della pensione o dell’eventuale supplemento su una pensione già liquidata.

A chi spetta la maggiorazione dei contributi?

I destinatari della maggiorazione contributiva sono:

  • sordi: più precisamente, sono definiti sordi i minorati sensoriali dell’udito affetti da sordità congenita, o acquisita durante l’età evolutiva, che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato; la sordità, ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali, non deve risultare di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio;
  • gli invalidi per qualsiasi causa, ai quali sia stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74%, quindi dal 75% in poi; ricordiamo che sono definiti invalidi coloro la cui capacità lavorativa risulta ridotta in relazione a un’infermità o a una menomazione; l’invalidità non deve essere confusa con l’handicap, che è lo svantaggio sociale, di relazione o di integrazione lavorativa derivante da un’infermità o da una menomazione;
  • sono ricompresi tra gli invalidi beneficiari anche gli invalidi del lavoro con un grado di riduzione della capacità lavorativa superiore al 74%, accertato dall’Inail o dall’Ipsema;
  • gli invalidi di guerra, civili di guerra e gli invalidi per causa di servizio nel rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni statali o gli enti locali, con invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.

I beneficiari devono essere iscritti presso il Fondo pensione dei lavoratori dipendenti, oppure presso una gestione esclusiva (come l’ex Inpdap) o sostitutiva (non tutti i fondi sostitutivi, però, prevedono il riconoscimento della maggiorazione).

A chi non spetta la maggiorazione dei contributi?

Il beneficio della maggiorazione contributiva non può essere concesso ai titolari di una pensione diretta o dell’assegno ordinario di invalidità (in quanto assimilato alla pensione) a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria dell’Inps, delle gestioni dei lavoratori autonomi e dei fondi sostitutivi per i quali non è prevista la rilevazione della percentuale di invalidità.

Chi percepisce l’assegno ordinario d’invalidità, dunque, anche qualora vanti un’invalidità riconosciuta in misura maggiore del 74%, non ha diritto agli accrediti figurativi extra e non deve calcolarli ai fini del diritto alla pensione, o dell’anzianità contributiva per la misura dell’assegno.

A quanto ammonta la maggiorazione dei contributi?

La maggiorazione contributiva spetta in misura pari a 2 mesi per ogni anno di lavoro.

Più precisamente, l’anzianità contributiva del lavoratore viene maggiorata, ai fini del riconoscimento e della liquidazione della pensione e per un massimo di 5 anni:

  • di 2 mesi per ogni anno di attività svolta dal riconoscimento dell’invalidità;
  • di 1/6 per ogni settimana di lavoro svolto per periodi inferiori all’anno (se, ad esempio, l’interessato ha lavorato per 36 settimane nell’anno, spettano 6 settimane di contributi figurativi aggiuntivi).

Dal calcolo vengono esclusi periodi coperti da contribuzione volontaria, da altri contributi figurativi o derivanti dal riscatto ai fini previdenziali di periodi non lavorati.

Ai fini del calcolo della maggiorazione, devono essere considerati i periodi di attività lavorativa alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, aziende private o cooperative, svolti in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto, cioè successivamente al riconoscimento della sordità o dell’invalidità superiore al 74% (o dell’invalidità di guerra o per causa di servizio), anche se il riconoscimento è avvenuto anteriormente al 1° gennaio 2002 [2].

La maggiorazione dei contributi figura nell’estratto conto Inps

Il beneficio è attribuito su domanda, al momento della liquidazione della pensione.

In caso di ricongiunzione di contributi accreditati in casse diverse ai fini della pensione, il beneficio viene attribuito al momento della liquidazione della pensione nel fondo destinatario della ricongiunzione stessa.

Non è previsto l’accredito dei contributi sulla posizione assicurativa, quindi la maggiorazione contributiva non figura nell’estratto conto Inps.

Domanda di maggiorazione dei contributi

La domanda di maggiorazione contributiva può essere inviata dal lavoratore interessato, o dai suoi superstiti, esclusivamente attraverso i seguenti canali:

  • web: avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite Spid, attraverso il portale internet dell’Inps;
  • telefono: contattando il contact center integrato, al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile, a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
  • patronati e tutti gli intermediari dell’Inps: usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

  • per i sordi e gli invalidi civili: il verbale di accertamento sanitario rilasciato dalle competenti commissioni mediche Asl per l’accertamento dell’invalidità civile, con l’acquisizione di eventuali revisioni sanitarie, avvenute o predisposte entro il quinquennio di riferimento per il godimento del beneficio;
  • per gli invalidi di guerra, civili di guerra e per causa di servizio nel rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni statali o gli enti locali: una copia del provvedimento amministrativo di concessione, dalla quale risulti che le lesioni e le infermità riscontrate rientrino nelle prime quattro categorie del decreto di riordino delle pensioni di guerra [3];
  • per gli invalidi del lavoro: la documentazione rilasciata dall’Inail.

Liquidazione della pensione con la maggiorazione contributiva

Se la maggiorazione dell’anzianità contributiva è indispensabile per conseguire il requisito di contribuzione utile alla pensione, la decorrenza della pensione stessa o della diversa prestazione previdenziale (assegno ordinario di invalidità, pensione diretta o indiretta, autonoma o supplementare, supplemento di pensione) non può essere anteriore al 1° febbraio 2002, poiché la legge [1] riconosce il beneficio dal 2002.

La maggiorazione è utile anche per raggiungere il requisito contributivo, o la maggiore anzianità in assenza del requisito anagrafico, per la pensione di anzianità o anticipata.

Il beneficio, come osservato pari a due mesi di contributi extra per ogni anno di lavoro, fino ad un massimo di cinque anni è riconosciuto entro l’anzianità contributiva massima di 40 anni per il calcolo della pensione con il sistema di calcolo retributivo.

La maggiorazione convenzionale dei contributi, invece, non assume rilevanza nel calcolo:

  • della quota di pensione contributiva, per le pensioni determinate col sistema di calcolo misto;
  • della pensione da liquidare integralmente con il sistema contributivo.

Questo, in quanto nel calcolo contributivo l’importo della quota di pensione (o dell’intero trattamento, in caso di calcolo integralmente contributivo) è determinato moltiplicando:

  • il montante individuale dei contributi (cioè la somma dei contributi accreditati a favore del lavoratore nel suo estratto conto Inps, rivalutati);
  • per il coefficiente di trasformazione relativo all’età al momento del pensionamento: quest’ultimo è un valore, espresso in percentuale, che ha la funzione di convertire la somma dei versamenti rivalutati in assegno di pensione.

note

[1] Art. 80 Co. 3 L. 388/2000.

[2] Circolari Inps 29/2002 e 92/2002.

[3] DPR 834/1981.

 

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