Si può guidare un’auto intestata a disabile?

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Girl helping senior woman on wheelchair getting into a car, horizontal

Tua madre è disabile. Pertanto, ha ottenuto il riconoscimento della legge 104 e, con essa, tutti i benefici fiscali conseguenti all’acquisto di un’auto. Poiché lei è senza patente, non avendola più rinnovata dopo l’aggravamento delle sue condizioni di salute, sei tu a farle da autista ogni volta in cui lei ha bisogno di essere accompagnata da qualche parte. Ora, hai intenzione di comprare un’auto nuova. Per ottenere lo sconto concesso dalla legge 104, intendi però intestare il veicolo a tua madre. Puoi farlo? Cosa potrebbe succedere in caso di controlli se, all’interno del mezzo, non dovesse esserci l’intestataria? In buona sostanza, si può guidare un’auto intestata a disabile? Ecco cosa prevede, a riguardo, la legge. 

Indice

1 Agevolazione fiscale per acquisto auto ai disabili: di cosa si tratta?

2 Bonus auto disabili: chi ne ha diritto?

3 Bonus auto disabili: la macchina può essere intestata a un familiare?

4 Auto comprata con la legge 104: il disabile deve essere a bordo?

5 Guidare auto intestata a disabile: adempimenti

 

Agevolazione fiscale per acquisto auto ai disabili: di cosa si tratta?

La legge prevede un’agevolazione ai fini Irpef per l’acquisto dell’auto: si tratta di una detrazione pari al 19% del costo sostenuto da calcolare su una spesa massima di 18.075,99 euro. In più, l’Iva non è al 22%, ma al 4% ed è prevista l’esenzione dal bollo auto. Ulteriori agevolazioni sono stabilite per le successive spese di riparazione e revisione. Maggiori approfondimenti sul tema potrai trovarli nell’articolo Come funziona la legge 104 per acquisto auto e in Come comprare una macchina con la 104.

In particolare, per l’auto del disabile, purché di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli diesel, è prevista l’esenzione dal pagamento dell’Ipt (imposta provinciale di trascrizione), degli emolumenti Pra (pubblico registro automobilistico) e della tassa automobilistica alla Regione di residenza (il cosiddetto bollo auto). 

La richiesta di esenzione dal pagamento dell’Ipt va effettuata al momento della presentazione della pratica per la registrazione al Pra del veicolo nuovo o usato, allegando copia del verbale rilasciato dalla Commissione medica pubblica, della carta di circolazione e del documento di identità dell’interessato.

Per chiedere l’esenzione temporanea dal pagamento del bollo auto, tale documentazione va allegata altresì all’istanza da indirizzare all’Unità organizzativa delle Entrate regionali e federalismo fiscale della Regione Lombardia e presentata all’Ufficio provinciale Aci Pra o presso una delegazione Aci o presso gli altri studi di consulenza autorizzati dalla Regione.

Bonus auto disabili: chi ne ha diritto?

L’agevolazione sull’acquisto di auto con la legge 104 può essere fruita solo dai seguenti soggetti: 

    • non vedenti e sordi; 
    • disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;
    • disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
    •  
  • disabili con ridotte o impedite capacità motorie (solo per quest’ultima categoria di disabili il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo).

L’incapienza del contribuente (che si ha qualora la detrazione fosse d’importo superiore all’imposta dovuta) non dà luogo a rimborso.

L’articolo 3, comma, della legge 104/1992 definisce la situazione di handicap grave che si configura qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Tra i casi rientranti nella fattispecie di cui sopra, gli unici per i quali è possibile fruire delle agevolazioni fiscali per il settore auto sono quelli relativi ai disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento e quelli inerenti i disabili con grave (permanente) limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni. In entrambi i casi, la gravità dell’handicap dev’essere certificata con verbale dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap presso l’Asl (si veda la «Guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità»). Ne consegue che, al di fuori dei predetti casi di gravità, difficilmente potranno essere riconosciute le agevolazioni fiscali ai fini reddituali e Iva.

Ai fini della fruizione dei benefici fiscali, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che:

    • la gravità della limitazione permanente a deambulare dev’essere certificata con verbale della Commissione per l’accertamento dell’handicap, di cui all’articolo 4 della legge 104/1992, che deve certificare l’appartenenza alla categoria dei soggetti affetti da pluriamputazioni, per i quali non si rendono necessari adattamenti del veicolo;
    • gli adattamenti del veicolo si rendono necessari, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali, per i soggetti affetti da ridotta o impedita capacità motoria permanente che non sono stati dichiarati portatori di «grave limitazione della capacità di deambulazione»;
  • per i soggetti con handicap psichico o mentale, che mai necessitano dell’adattamento del veicolo, la documentazione utile consiste nel verbale d’accertamento emesso dalla Commissione attestante un handicap grave, ex articolo 3 legge 104/92, da disabilità psichica, e nel certificato di attribuzione indennità di accompagnamento, ex leggi 18/1980 e 508/1988;
  • relativamente alle agevolazioni Iva, all’atto di acquisto del veicolo, le certificazioni devono essere esibite al venditore, che è tenuto a emettere una fattura su cui vanno annotati gli estremi della norma che concede i benefici in esame, nonché a comunicare (entro 30 giorni dalla cessione), all’Agenzia delle Entrate, gli estremi dell’operazione (data, targa veicolo, dati anagrafici e residenza dell’acquirente e, se diverso, del disabile).

Bonus auto disabili: la macchina può essere intestata a un familiare?

La stessa agevolazione, però, può essere fruita anche da un familiare che ha sostenuto la spesa dell’acquisto dell’auto nell’interesse del disabile, ma solo se quest’ultimo è fiscalmente a suo carico. 

Non è, quindi, necessario intestare sempre l’auto al portatore di handicap: ben potrebbe un parente, che ha a carico quest’ultimo, comprare il veicolo divenendone esclusivo proprietario. 

Insomma, le agevolazioni spettano direttamente alle persone con disabilità o ai loro familiari che li abbiano fiscalmente a carico. Per fruire dell’agevolazione fiscale, è, infatti, necessario che l’acquisto del veicolo e l’intestazione al Pra (Pubblico registro automobilistico) siano, in alternativa, a nome del disabile o del familiare di cui il disabile è a carico fiscalmente [2].

Neanche il tutore, salvo che non sia un familiare che ha fiscalmente a carico il disabile, ha diritto a fruire di alcun tipo di agevolazione: questi ha solo la facoltà di presentare istanza in nome e per conto del disabile, nel caso in cui questi non possa provvedervi autonomamente.

Stesso discorso vale per l’amministratore di sostegno. Per godere dei benefici fiscali previsti, l’auto dev’essere intestata al disabile o alla persona che ha fiscalmente a carico il disabile. L’amministratore di sostegno può però curare la pratica per l’acquisto dell’auto e gli atti possono essere da lui firmati, se tali poteri sono individuati nel suo decreto di nomina. Nel decreto di nomina dell’amministratore di sostegno sono indicati, infatti, gli atti che devono essere da questi compiuti in nome e per conto del beneficiario, e quelli che possono essere invece compiuti dal beneficiario disabile con l’assistenza dell’amministratore di sostegno. 

Auto comprata con la legge 104: il disabile deve essere a bordo?

Il bonus è riconosciuto solo se il veicolo è utilizzato, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone disabili. 

La dizione «in via prevalente» lascia intendere che non è necessario che, all’interno dell’auto, sia sempre presente il disabile. A parte il fatto che ben potrebbe avvenire che il mezzo venga usato per gestire gli interessi di quest’ultimo anche in sua assenza (ad esempio, fare la spesa, acquistare le medicine ecc.), nulla vieta un impiego occasionale per scopi estranei alla sua cura.

Peraltro, la polizia stradale o la municipale non possono fare verifiche sull’impiego dell’auto per scopi estranei alla legge 104: i poteri attribuiti a tali forze dell’ordine in caso di controlli su strada riguardano solo la violazione del Codice stradale e non anche la normativa di carattere tributario. 

Guidare auto intestata a disabile: adempimenti

Nessuna norma vieta ai familiari del disabile di utilizzare e quindi guidare il veicolo, anche se da soli. Con l’unico limite, ovviamente, di non esporre il contrassegno invalidi (beneficiando così di parcheggi e accesso alle zone ztl) laddove non vi sia, all’interno del veicolo, il portatore di handicap.

L’inversione del pedale acceleratore a sinistra, installato per compensare la perdita di funzionalità del piede destro, non costituisce un vincolo per le altre persone che volessero guidare l’auto. Solitamente, nei dispositivi installati a bordo dell’auto, è possibile ripristinare la posizione originale dei pedali con una semplice manovra di sgancio dei pedali stessi. 

Se il possesso dell’auto da parte del familiare si estende per più di 30 giorni, tale circostanza va fatta annotare sulla carta di circolazione dalla Motorizzazione. Detto adempimento, obbligatorio ogni qual volta una persona che non è il proprietario del mezzo utilizzi il veicolo per più di un mese di seguito in via esclusiva, non scatta però se il possessore è convivente con il titolare. Così, chi convive con il disabile non deve far annotare sulla carta di circolazione il proprio utilizzo. 

note

[1] Ag. Entrate circolare n. 46/E/2001.

[2] Ag. Entrate risoluzione 4/E del 17 gennaio 2007.

 

Fonte: https://www.laleggepertutti.it/3

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