Bonus assunzione disabili 2019: soggetti interessati, importo e durata

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Bonus assunzione disabili 2019: come funziona? Le aziende che raggiungono la cd. “quota di riserva”, disciplinata dall’art. 3 della L. n. 68/1999, devono per legge assumere una persona con disabilità.

Il numero dei soggetti disabili da assumere varia in funzione delle dimensioni dell’impresa. In particolare, bisogna assumere:

  • il 7% dei lavoratori occupati, se l’azienda occupa più di 50 dipendenti;
  • due lavoratori, se l’azienda occupa da 36 a 50 dipendenti;
  • un lavoratore, se l’azienda occupa da 15 a 35 dipendenti.

In caso di assunzione è possibile fruire dello sgravio contributivo previsto dall’art. 10 del D.Lgs. n. 151/2015. SI tratta di un incentivo di tipo economico, rapportato alla retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, che varia in funzione del grado e della tipologia di riduzione della capacità lavorativa del soggetto assunto.

Di recente si segnala che è stato pubblicato il D.I. del 3 luglio 2019, che stanzia nuovi fondi per l’assunzione dei disabili ai sensi della Legge n. 68/1999 e successive modifiche. Il decreto ha natura “retroattivo” e copre sia i contratti attivati nel corso del 2018, per i quali non era stato possibile attivare il contributo a causa dell’esaurimento del fondo, sia quelli del 2019.

Bonus assunzione disabili: soggetti interessati

Per quanto concerne le categorie di lavoratori che danno diritto all’incentivo, l’art. 10 del Decreto Legislativo in commento li suddivide in tre gruppi:

  • lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con Dpr. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
  • lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con Dpr. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
  • lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

Al riguardo è bene precisare che sono considerati agevolabili solo i lavoratori disabili, escludendo di conseguenza le altre “categorie protette” che, pur avendo diritto al collocamento obbligatorio, non rientrano nelle condizioni appena descritte (come ad esempio gli orfani, i coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi i profughi italiani rimpatriati.

Bonus assunzione disabili: rapporti incentivati

In relazione ai rapporti incentivati, la regola generale è che l’agevolazione spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale. Unica eccezione si ha per i rapporti a termine, di durata non inferiore a 12 mesi, in caso di assunzione di lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

Altri rapporti di lavoro che danno diritto all’incentivo sono:

  • la cooperativa di lavoro ai sensi della L. n.142/2001;
  • i rapporti di lavoro a domicilio;
  • le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

Bonus assunzione disabili: importo e durata

Passando alla misura e durata dell’incentivo, esse variano in base alle caratteristiche del disabile da assumere e alla tipologia di rapporto di lavoro instaurato. In particolare:

  • per i lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%, l’incentivo è pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. L’agevolazione ha una durata di 36 mesi;
  • per i lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%, l’incentivo è pari al 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. L’agevolazione ha una durata di 36 mesi;
  • per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, l’incentivo è pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. L’agevolazione è pari all’intera durata del rapporto, in caso di assunzione a termine con contratto non inferiore a 12 mesi.

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