Nel nome della fragilità e della disabilità “Il Fondo di beneficenza” di una Banca”? E lo Stato Sociale cosa fa?

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Dodici milioni di euro di una Banca per opere di carattere Sociale sono destinati per un “Fondo di Beneficenza”, che intende affrontare fragilità e disabilità per l’anno 2018 e nel 2020 saranno di 13,5 milioni.

Queste cifre sono destinate, secondo un comunicato ( Corriere della Sera del 7 gennaio 2020 ), per combattere la povertà assoluta, dove circa il 7% delle famiglie sono in condizioni di povertà assoluta, dove “ un Paese non può crescere serenamente se le disuguaglianze sono eccessive “ e tutto questo ha inserito nel n/s animo una grande sorpresa, conoscendo il pensiero delle Banche che non sono molto affidabili in fatto di disposizioni finanziarie !

Fin qui la descrizione e l’obiettivo di una novella Banca, ma il cittadino si chiede se lo Stato Sociale è lontano da questi obiettivi di carattere popolare nei confronti del mondo della disabilità, del dolore, della sofferenza ?

Prendiamo a mo di esempio gli handicappati mentali che sono stati defraudati di un loro diritto da ben 41 anni, oggi 2020 cosa aspettano da parte dello Stato Sociale ?

Sulla “Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità” ( Distr. General 6 dicembre 2006 Sisty-first Session a/61/611) adottata dalle ONU sorprende ed amareggia la mancata abbinazione delle Petizioni di “Cristiani per servire”, a mia prima firma, nell’esame del Disegno di Legge Governativo n.1279 approvato dal Senato della Repubblica e n.2121 approvato dalla Camera dei Deputati, sulla ratifica del provvedimento ONU inteso a “migliorare” la qualità della vita delle persone disabili.

A parte la grave carenza dovuta alla omissione di attenzioni specifiche “verso coloro che presentano menomazioni mentali ( art.1/2) con l’effetto di pregiudicare il loro riconoscimento di persone “in condizioni di parità con gli altri disabili ( art.2/3) subendone” una palese discriminazione” ( art. 3/b-d), pare, che le richieste dei cittadini si perdano nei meandri della burocrazia, malgrado vi sianoNorme volte a garantirne l’esame.

Non possiamo nascondere l’amarezza per l’inefficacia dei tentativi fin qui da me operati per attirare l’attenzione delle Istituzioni nazionali per il problema malati psichici .

Indubbiamente la dimensione del “fenomeno malattia mentale” è tale che solo un’azione di ampio coinvolgimento e disponibilità di “risorse solidaristiche” ( l’unione fa la forza !) potevano dare risposte esaurienti alle necessità di queste “persone invalidate”, soprattutto alle necessità dei familiari costretti a far fronte a domande quotidiane che impegnano forze fisiche e psichiche che logorano progressivamente le resistenze anche dei più generosi. Ma così non è stato !

Allora abbiamo pensato ad attivare modalità ed occasioni, concesse dall’art.50 della Costituzione Italiana, per indicare “umili suggerimenti” nel rispetto della Legislazione vigente, che potevano destare l’attenzione e la condivisione.

Dobbiamo ricordare che, nella Costituzione Italiana, le Petizioni sono espressioni della volontà dei cittadini che in tale maniera esercitano un principio, la sovranità popolare, sancito dall’art.1° della Costituzione mediante la democrazia diretta (referendum, plebiscito, petizione) ai sensi dell’art.50, che recita “Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità”.

E’ fuori di dubbio che l’Ente Pubblico, come il Parlamento a cui è rivolta una Petizione, ha l’obbligo di una democratica attenzione, valutazione, cosa che non è avvenuta, pare, dove viene disposto che venga accertata l’autenticità delle esigenze espresse e se ritenute tali vengono inoltrate alle Commissioni competenti per la presa in considerazione o l’archiviazione.

Si deve sottolineare che il diritto di petizione spetta a quivis de populo, cioè ad ogni cittadino maggiorenne e dovrebbe essere un mezzo di collaborazione di tutto il popolo all’opera legislativa esplicata dalle Camere, perché permette a chiunque di segnalare le necessità, le aspirazioni, le esigenze popolari di carattere generale . Peraltro, con la mancata abbinazione, ai sensi dell’art.109 del Regolamento, non riteniamo che sia stata “soffocata” una “voce” od una “proposta”, ma constatiamo che non è stata democraticamente valutata, perché i valori della vita , “non possono essere decisi dalle mode o dalla politica  ( Benedetto XVI°).

Lo stesso spirito del Disegno di Legge e le premesse indicate dal Governo parevano nella direzione di adottare tutte le Misure Legislative, Amministrative e di altra natura che si rendessero necessarie per realizzare i diritti riconosciuti dalla “Convenzione”, come indica molto chiaramente l’art.4 della “Convenzione” integrandolo con provvedimenti specifici per i malati psichici.

Di fronte all’incalzare di notizie legate a violenze ed omicidi attuati da menti psichicamente instabili e forti disagi psichici mi domando e chiedo cosa dovrebbe succedere affinché si trovi “l’opportunità”( come quella della ratifica) di adottare Misure Legislative sulla “materia” dimenticate da oltre 41 anni come “impone” l’art..4 della stessa “Convenzione sui diritti delle persone con disabilità?

Ma allora quali sono i  benefici della “ Convenzione” e cosa otterranno i destinatari diretti (le persone con handicap psico-fisico) e quelli indiretti ( la società italiana) e quando verranno risoti i problemi inerenti la malattia mentale da parte dello Stato, quando un Ente Bancario ha istituito un Fondo di Beneficenza nel nome della fragilità e disabilità ?.

Previte

http://digilander.libero.it/cristianiperservire

 

 

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