E’ finita con un chiarimento normativo a favore delle persone con disabilità la questione relativa allo stop degli assegni di invalidità per gli invalidi parziali con una attività lavorativa anche ridotta, che a ottobre scorso aveva fatto indignare cittadini e associazioni e intervenire la politica.

Togliamo i dubbi subito: viene ripristinato il fatto che i cittadini disabili con invalidità parziale (con percentuale di invalidità dal 74% al 99%) potranno ancora svolgere piccoli lavori retribuiti, rimanendo entro un reddito da lavoro di 4.931 euro l’anno, senza rischiare di vedersi togliere l’assegno mensile di assistenza a cui hanno diritto.

INATTIVITÀ LAVORATIVA E LIMITE DI REDDITO
A mettere un punto sul tema, l’articolo 12ter (Requisiti ai fini dell’assegno di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118) che è stato inserito nel DL Fiscale (legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del decreto legge 146/2021), e che ridefinisce il concetto di inattività lavorativa.
Così l’articolo:
1. Il requisito dell’inattivita’ lavorativa previsto dall’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, deve intendersi soddisfatto qualora l’invalido parziale svolga un’attivita’ lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite previsto dall’articolo 14-septies del decreto- legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, per il riconoscimento dell’assegno mensile di cui al predetto articolo 13.

IMPORTI ASSEGNI E PENSIONI 2022
Ribadiamo che si tratta dell’assegno di invalidità parziale e non della pensione di invalidità civile (che spetta agli invalidi al 100%), che viene invece erogata a coloro che non superano il limite di reddito di 17.050,42 Euro per il 2022, che può essere anche derivante da lavoro (qui tutti i nuovi importi invalidità e limiti di reddito 2022).

COME ERA INIZIATA
La questione, lo ricorderete, era sorta con la comunicazione dell’INPS che nel suo Messaggio n. 3495 del 14 ottobre 2021 annunciava una lettura più restrittiva della norma per l’erogazione dell’assegno agli invalidi parziali: applicando cioè alla lettera quanto previsto dall’articolo 13 della legge n.118/1971 che norma l’assegno mensile di assistenza, l’istituto annunciava che dal 14 ottobre, fermi restando i requisiti sanitari, tale provvidenza non sarebbe stata erogata nel caso di attività lavorativa, anche minima, anche rimanendo al di sotto del limite di reddito  di soli 4.931 euro l’anno.
Tale comunicazione dell’Istituto aveva allertato non solo il mondo associativo della disabilità, ma gli stessi ministeri del Lavoro e della Disabilità, che avevano promesso di interessarsi alla questione. Ne era seguita quindi la presentazione di un emendamento da parte dello stesso Orlando, con l’obiettivo di correggere tale ingiustizia.

DIETROFRONT DELL’INPS
In conseguenza dell’inserimento dell’ articolo 12-ter del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, l’INPS ha quindi recepito la novità, comunicando nel suo messaggio 28 dicembre 2021, n. 4689 che il precedente messaggio 14 ottobre 2021, n. 3495 deve intendersi superato. Per questo motivo, a partire dal 21 dicembre 2021 (data di entrata in vigore della legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del citato decreto), il diritto alla liquidazione dell’assegno mensile di invalidità sarà riconosciuto anche al soggetto richiedente che svolga un’attività lavorativa il cui reddito annuale non superi o sia pari a 4.931 euro.

RIESAME DELLE DOMANDE RESPINTE
Non solo: visto che vengono ripristinati i limiti di reddito che erano stati “congelai” per due mesi, INPS ha aggiunto che le domande presentate e non accolte successivamente alla pubblicazione del messaggio 14 ottobre 2021, n. 3495 saranno riesaminate d’ufficio.

Redazione

 

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