“Data storica per le persone sorde”: Ens acclama l’approvazione in Senato del dl sulla Lis

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Il testo unificato, licenziato dal Senato, è composto di 14 articoli, che definiscono i diritti delle persone sorde e la rimozione delle barriere comunicative in ambito politico, formativo, lavorativo e culturale. La Lingua italiana dei segni viene riconosciuta e promossa. Ma tutto “a costo zero”

 4 ottobre 2017

ROMA – “Una data storica per le persone sorde”: così l’Ens, ieri, esultava per l’approvazione, al Senato, del Disegno di Legge sul riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana. “Dopo una intensa discussione nella quale hanno preso la parola diversi Senatori – riferisce ancora Ens – l’Assemblea ha approvato, con un nuovo titolo, il Ddl n. 302 “Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche”. Era presente in Senato anche una delegazione dell’Ens, guidata dal presidente nazionale Giuseppe Petrucci. Ora il testo passa alla Camera.

Cosa prevede il testo. Così l’Ens sintetizza i contenuti del provvedimento approvato al Senato: “il nuovo testo proposto dalla Commissione Affari Costituzionali, è composto da 14 articoli che: riconoscono e tutelano i diritti delle persone sorde e la libertà di scelta sulle modalità di comunicazione e i percorsi formativi; promuovono l’inclusione scolastica e lavorativa delle persone sorde; la prevenzione, l’identificazione precoce, la cura della sordità e della sordocecità; i servizi di interpretariato della lingua italiana dei segni; favoriscono l’accesso all’informazione, agli spazi pubblici e privati, ai rapporti con la pubblica amministrazione, al patrimonio storico, artistico, culturale; istituiscono l’osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità; prevedono il monitoraggio sull’attuazione della legge e la clausola di invarianza finanziaria”.

Nel dettaglio, il testo è composto da 14 articoli:

Diritti e rimozione delle barriere. L’articolo 1 ribadisce e formula “i diritti delle persone sorde e rimozione delle barriere della comunicazione”, che la Repubblica deve promuovere attraverso “tutti gli strumenti finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità”: tra questi, la lingua dei segni italiana (LIS) e la LIS tattile” , “ l’insegnamento della lingua italiana parlata e scritta, l’oraLismo e il bilinguismo (lingua italiana parlata/LIS)”, i “sistemi di sottotitolazione, servizi di interpretariato nella LIS e ogni altra azione atta a realizzare la piena autonomia, integrazione e realizzazione umana, nel rispetto delle scelte delle persone con disabilità e delle loro famiglie”.

Libertà di scelta. L’articolo 2 riconosce alle persone sorde il diritto di libera scelta “in merito alle modalità di comunicazione, ai percorsi educativi e agli ausili utilizzati per il raggiungimento della piena integrazione sociale” e assicura “le garanzie necessarie affinché le persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere possano, liberamente, fare uso della LIS o dei mezzi di sostegno alla comunicazione orale in tutti i settori pubblici e privati”.

Prevenzione e Diagnosi. L’articolo 3 prevede “interventi diagnostici precoci, abilitativi e riabilitativi, per tutti i bambini nati o divenuti sordi, ai fini dei necessari interventi protesici e logopedici, quali livelli essenziali delle prestazioni”, nonché “sostegno psicologico per tutti i bambini nati o divenuti sordi”.

Accessibilità. L’articolo 4 prevede “l’accessibilità universale di ambienti, beni, processi, servizi li e dispositivi, “affinché siano comprensibili, utilizzabili e praticabili da parte di tutte le persone in condizioni di sicurezza e nella maniera più autonoma e naturale possibile”, anche attraverso “la diffusione e l’utilizzo della LIS, della LIS tattile e delle tecnologie per la sottotitolazione”. Accessibili devono anche essere “tutti i servizi di emergenza e pronto intervento mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie, come le applicazioni per smart-phone, tablet e altri dispositivi; garantisce, altresì, l’accesso ai messaggi relativi a eventuali dichiarazioni di stato di emergenza e allarme per eventi eccezionali che coinvolgano la popolazione”.

Scuola. Il tema dell’inclusione scolastica è declinato nell’articolo 5, che chiede alla pubblica amministrazione di garantire “la prestazione di tutti i servizi a sostegno e a integrazione dell’alunno sordo, tra cui la presenza dell’insegnante di sostegno, dell’assistente alla comunicazione, di ausili tecnologici e altre risorse e operatori che assicurino la piena partecipazione alle attività scolastiche ed extrascolastiche. La pubblica amministrazione garantisce altresì all’alunno e alla sua famiglia la libertà di scelta tra le metodologie didattiche e di sostegno alla comunicazione e all’apprendimento”. Il Miur deve inoltre garantire “l’apprendimento della LIS e della LIS tattile da parte degli studenti sordi, sordo-ciechi e con disabilità uditiva in genere, che abbiano optato per questa lingua”. Per facilitare la piena inclusione, inoltre, “i piani di studio possono includere l’apprendimento della LIS come materia facoltativa da parte di tutti gli alunni”. Per quanto riguarda gli assistenti alla comunicazione e gli interpreti Lis da affiancare agli alunni sordi, “l’amministrazione competente determina, di concerto con l’Associazione preposta dallo Stato alla tutela e alla rappresentanza dei sordi in Italia, i titoli di studio e l’iter formativo per l’accesso a tali professionalità e favorisce la loro formazione iniziale e permanente”.

Università e lavoro. Anche l’accesso all’istruzione universitaria e post-universitaria deve essere garantito “attraverso la possibilità di accedere a tutti gli strumenti e servizi per l’abbattimento delle barriere della comunicazione, linguistiche, tecnologiche e di altra natura, tesi a garantire pari opportunità e autonomia dello studente sordo, sordo-cieco e con disabilità uditiva in genere”. E’ quanto prevede l’articolo 6 del testo unico. Il successivo (art. 7) intende invece assicurare l’inclusione lavorativa e la formazione permanente, “mediante l’utilizzo di tutti gli strumenti e ausili possibili, nonché delle nuove tecnologie, tra cui applicazioni, chat, e-mail, videoconferenza, atti a realizzare la piena inclusione sociale delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere sui luoghi di lavoro”

Salute, tempo libero e cultura. L’articolo 8 chiede alle amministrazioni pubbliche di garantire “l’accesso alle strutture preposte alla salute del cittadino e ai servizi sanitari e informativi, di pronto soccorso e cura, promuovendo l’utilizzo di tutti i canali comunicativi e linguistici nonché le tecnologie atti a favorire l’accesso alla comunicazione e all’informazione da parte delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere”. E prevede che tutte le campagne informative in materia di salute siano accessibili alle persone sorde. Accessibile deve essere anche (articolo 9) “il patrimonio storico, artistico e culturale italiano”, come pure la “pratica sportiva, le manifestazioni e gli eventi ricreativi, attraverso la realizzazione di servizi di interpretariato nella LIS e di sottotitolazione”.

Partecipazione politica e monitoraggio. L’articolo 10 impegna le amministrazioni “a rendere accessibili e pienamente fruibili campagne informative, norme, tribune elettorali, programmi e calendari concernenti eventi elettorali alle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere, veicolando la comunicazione e l’informazione nella LIS e con sottotitoli e utilizzando strumenti e canali adeguati”. Gli ultimi quattro articoli (11, 12, 13 e 14) si riferiscono rispettivamente ai regolamenti attuativi, da emanare entro 6 mesi dall’approvazione della legge; al monitoraggio della condizione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordo cieche, affidato all’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, ma “nei limiti delle risorse disponibili”; alle eventuali sanzioni e alla “invarianza finanziaria”. “Le Amministrazioni interessate – chiosa il testo – provvedono all’attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

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