Cittadini con capacità lavorativa ridotta: agevolazioni per il diritto alla carta Rdc, compatibilità del sussidio con le pensioni per invalidi.

I cittadini riconosciuti invalidi, cioè con capacità lavorativa ridotta, hanno diritto a diversi benefici, sia di tipo economico, che lavorativo, previdenziale, fiscale e sanitario.

Tra i benefici economici vi sono la pensione d’invalidità civile, che spetta ai cittadini riconosciuti invalidi civili parziali, dal 74%, la pensione d’inabilità civile, che spetta agli invalidi civili totali, ossia con invalidità del 100% e l’accompagno, o indennità di accompagnamento: quest’ultimo è un sussidio spettante agli invalidi civili totali non autosufficienti, quindi bisognosi di assistenza continua.

A favore dei lavoratori in possesso d’invalidità o inabilità specifiche (legate a particolari attitudini o mansioni) sono poi previste delle particolari prestazioni previdenziali, come l’assegno ordinario d’invalidità e la pensione per inabilità ordinaria.

Questi importanti trattamenti economici possono essere affiancati, in base al reddito del nucleo familiare ed al possesso di requisiti specifici, dal reddito di cittadinanza, il nuovo sussidio a favore delle famiglie in condizioni di bisogno economico.

Ma tra reddito di cittadinanza e invalidità sussiste una piena compatibilità, oppure le pensioni per gli invalidi pregiudicano il sussidio? Ci si domanda, poi, se i cittadini riconosciuti invalidi o inabili abbiano diritto a delle agevolazioni in merito al riconoscimento del Rdc: procediamo con ordine e facciamo il punto della situazione

Che cos’è il reddito di cittadinanza?

Il reddito di cittadinanza è una prestazione economica di assistenza, riconosciuta alle famiglie che soddisfano specifiche condizioni (scopri “Tutti i requisiti per il reddito di cittadinanza“).

Il sussidio è erogato dall’Inps ogni mese attraverso la ricarica di una carta Postepay, la Carta Rdc.

Se il nucleo familiare è composto solo da over 67 o da disabili gravi o non autosufficienti, spetta la pensione di cittadinanza, un sussidio analogo il cui importo base è, tuttavia, maggiore e la cui fruizione non obbliga alla ricerca di un’occupazione ed allo svolgimento delle attività di politica attiva previste dal patto per il lavoro stipulato col centro per l’impiego.

L’invalido deve firmare il patto per il lavoro per ottenere il reddito di cittadinanza?

Tutti i membri del nucleo familiare devono impegnarsi nella ricerca di un impiego e in attività di formazione e riqualificazione, ossia in tutte quelle attività che possono favorire il reinserimento nel mercato del lavoro, dette di politica attiva, indicate nel patto per il lavoro.

Il reddito di cittadinanza spetta, nel dettaglio, se i componenti del nucleo familiare maggiorenni:

  • dichiarano immediata disponibilità al lavoro, ossia rendono la Did (dichiarazione d’immediata disponibilità all’impiego e alle attività di politica attiva);
  • aderiscono ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale: il percorso prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, ed ulteriori impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale.

Non sono però tenuti a rispettare questi obblighi i componenti del nucleo familiare:

  • minorenni;
  • già occupati;
  • frequentanti un regolare corso di studi o di formazione;
  • di età pari o superiore a 65 anni;
  • beneficiari della pensione di cittadinanza;
  • beneficiari di una pensione diretta;
  • disabili, come definiti dalla normativa sul collocamento mirato [1].

Possono essere esonerati dagli obblighi legati all’accettazione delle offerte di lavoro i disabili, come definiti ai fini Isee, nonché le persone con carichi di cura.

Ma che differenza c’è tra i disabili ai fini del collocamento mirato e i disabili ai fini Isee?

Chi è disabile ai fini del reddito di cittadinanza?

Abbiamo osservato che la normativa sul reddito di cittadinanza [2] menziona due principali categorie di disabili:

  • coloro che sono da considerare disabili ai fini del collocamento mirato, esonerati dalla sottoscrizione del patto per il lavoro;
  • coloro che sono considerati disabili ai fini Isee, cioè in base alla normativa che regolamenta la dichiarazione sostitutiva unica Dsu [3], la dichiarazione sulla cui base l’Inps attesta la situazione economica della famiglia (l’Isee è, appunto, l’indicatore della situazione economica equivalente, che si basa su redditi, patrimonio e ulteriori condizioni relative ai membri del nucleo familiare).

I disabili ai fini del collocamento mirato sono i cosiddetti appartenenti alle categorie protette:

  • persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali ed i portatori di handicap intellettivo, in possesso di riduzione della capacità lavorativa (cioè di invalidità) superiore al 45%; se invalidi al 100%, per l’appartenenza alle categorie protette deve sussistere una capacità lavorativa residua;
  • invalidi del lavoro, con un grado di invalidità, accertato dall’Inail, superiore al 33%;
  • ciechi assoluti o le persone con un residuo visivo non superiore a 1/10 a entrambi gli occhi;
  • sordomuti, cioè le persone colpite da sordità sin dalla nascita o prima dell’apprendimento della parola;
  • persone che percepiscono l’assegno di invalidità civile, per accertamento da parte dell’Inps di una riduzione permanente a meno di 1/3 della capacità lavorativa;
  • invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla 1° all’8° categoria.

Sono invece considerate disabili ai fini Isee, le persone che soddisfano le condizioni indicate nel decreto Isee [3]: il decreto, in particolare, differenzia le persone con disabilità media dalle persone con disabilità grave e dai non autosufficienti, come evidenziato nella tabella seguente.

Categorie
Disabilità Media
Disabilità Grave
Non autosufficienza
Invalidi civili di età compresa tra 18 e 67 anni – Invalidi 67-99% – Inabili totali – Cittadini di età compresa tra 18 e 67 anni con diritto all’indennità di accompagnamento
Invalidi civili minori di età – Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età (diritto all’indennità di frequenza) – Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e in cui ricorrano le condizioni di cui alla L. 449/1997, art. 8 o della L. 388/2000, art. 30 Minori di età con diritto all’indennità di accompagnamento
Invalidi civili Over 65 (dal 2019 over 67) – Over 67 con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, invalidi 67-99% – Over 67 con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, inabili 100% ( – Cittadini Over 67 con diritto all’indennità di accompagnamento
Ciechi civili – Art 4 L. 138/2001 – Ciechi civili parziali – Ciechi civili assoluti
Sordi civili – Invalidi Civili con cofosi esclusi dalla fornitura protesica – Sordi pre-linguali
INPS – Invalidi (L. 222/84, artt. 1 e 6 – D.Lgs. 503/92, art. 1, comma 8) – Inabili (L. 222/84, artt. 2, 6 e 8) – Inabili con diritto all’assegno per l’assistenza personale e continuativa
INAIL – Invalidi sul lavoro 50-79%- Invalidi sul lavoro 35-59% – Invalidi sul lavoro 80-100%- Invalidi sul lavoro -59% – Invalidi sul lavoro con diritto all’assegno per l’assistenza personale e continuativa
INPS gestione ex INPDAP – Inabili alle mansioni – Inabili (L. 274/1991, art. 13 – L. 335/95, art. 2)
Trattamenti di privilegio ordinari e di guerra – Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla terza ed alla seconda categoria Tab. A DPR 834/81 – Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla prima categoria Tab. A DPR 834/81 – Invalidi con diritto all’assegno di super invalidità
Handicap – Art 3 comma 3 L.104/92: handicap in situazione di gravità

Gran parte delle agevolazioni sul reddito di cittadinanza è riconosciuta ai disabili gravi o non autosufficienti. Nulla vieta, però, che la stessa persona soddisfi contemporaneamente le condizioni per essere considerata disabile grave- non autosufficiente e disabile appartenente alle categorie protette.

Chi ha la pensione d’invalidità ha diritto al reddito di cittadinanza?

Il pensionato per invalidità può aver diritto al reddito di cittadinanza, purché l’importo del trattamento percepito non superi la quota di sussidio riconosciuto. Il decreto Rdc [2] prevede infatti che, ai fini del diritto al sussidio, il reddito familiare:

  • debba essere calcolato al netto dei trattamenti di assistenza (ad esempio, la pensione d’invalidità o inabilità civile, l’assegno di frequenza…) non più in godimento eventualmente inclusi nell’Isee;
  • include i trattamenti di assistenza in godimento da parte dei componenti del nucleo familiare, escluse le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi, cioè erogate a prescindere dal reddito proprio o del nucleo familiare.

Chi ha l’accompagnamento ha diritto al reddito di cittadinanza?

Come osservato, il reddito di cittadinanza è calcolato al netto delle prestazioni economiche non sottoposte alla prova dei mezzi: chi, dunque, percepisce l’assegno di accompagnamento ha pieno diritto al sussidio, che non viene ridotto dall’importo dell’accompagno.

Ricordiamo che l’indennità di accompagnamento è una prestazione, pari a 520,29 euro mensili per il 2020, riconosciuta agli invalidi civili del 100% permanentemente non in grado di camminare senza l’aiuto di un accompagnatore o di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza, a prescindere dal reddito posseduto.

Oltre all’accompagno, non riducono il reddito di cittadinanza:

  • il pagamento di arretrati;
  • le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi;
  • le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi;
  • i rimborsi di spese sostenute;
  • i buoni servizio e gli altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi;
  • il bonus bebè.

A quanto ammonta il reddito di cittadinanza per disabili?

Per i nuclei familiari con disabili gravi o non autosufficienti, è prevista una scala di equivalenza massima del 2,2, anziché del 2,1. Tradotto “in soldoni”, significa che avere un disabile grave o non autosufficiente in famiglia comporta un incremento dell’importo massimo della quota base di reddito di cittadinanza erogabile (se la famiglia ha almeno quattro componenti) da 1.050 euro a 1.100 euro mensili (da 1.323 a 1.386 euro in caso di pensione di cittadinanza). Se la famiglia paga l’affitto, si arriva a un massimo di 1380 euro mensili, 1.536 euro in caso di pensione di cittadinanza.

Quali sono gli altri benefici per i disabili che percepiscono il reddito di cittadinanza?

Se nel nucleo beneficiario di Rdc c’è un disabile grave o non autosufficiente:

  • chi appartiene al nucleo ed ha carichi di cura può essere esonerato dagli obblighi di politica attiva del lavoro;
  • è possibile che vi siano, intestati ai componenti del nucleo, autoveicoli immatricolati per la prima volta nei sei mesi che precedono la domanda di sussidio, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, se si tratta di autoveicoli o motoveicoli per cui è prevista un’agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità;
  • è possibile beneficiare di un incremento della soglia massima di patrimonio mobiliare del nucleo (conti, carte, libretti, titoli, partecipazioni…) sino a 7500 euro nel caso in cui sia presente un disabile grave o non autosufficiente.

Per approfondire, leggi: “Reddito di cittadinanza, benefici per disabili“.

note

[1] L. 68/1999.

[2] DL 4/2019.

[3] All. 3 DPCM 159/2013.

 

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