Assunzione disabili: obblighi del datore di lavoro

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Quali aziende sono obbligate ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie protette, come assumere, quali sono gli adempimenti previsti.

Assunzione di disabili entro 60 giorni per le aziende con almeno 15 dipendenti: dal 2018, infatti, non si applicano più le regole [1] che prevedevano l’obbligo di assumere almeno un disabile a partire dalla sedicesima assunzione, così come non deve più essere applicato il regime transitorio [2] che faceva decorrere quest’obbligo dopo 1 anno e 60 giorni dalla sedicesima assunzione. Chi, dunque, supera i 14 dipendenti in organico, ha 60 giorni di tempo per mettersi in regola. Questo termine vale anche per il superamento delle soglie pari a 35 e 49 dipendenti. I lavoratori da assumere obbligatoriamente, comunque, non sono soltanto i disabili, ma, per le aziende con almeno 50 dipendenti, anche gli appartenenti alle categorie protette, come i familiari delle vittime del terrorismo e gli orfani ed i coniugi superstiti dei lavoratori deceduti per causa di lavoro. Alcune aziende sono esonerate dall’obbligo di assunzione di disabili, ma devono pagare un contributo. Facciamo allora il punto della situazione sull’assunzione disabili: obblighi del datore di lavoro, chi rientra nelle categorie protette, quali sono gli adempimenti per l’azienda, quali sono i benefici per chi assume i lavoratori invalidi.

Quali sono le quote di riserva?

Le quote di riserva sono le quote dell’organico aziendale riservate ai disabili. I datori di lavoro, sia pubblici che privati, sono infatti tenuti ad assumere alle loro dipendenze i lavoratori disabili nella seguente misura:

  • se occupano oltre 50 dipendenti, la quota di riserva deve essere pari al 7% dei lavoratori occupati;
  • se occupano da 36 a 50 dipendenti, la quota è pari a 2 lavoratori;
  • da 15 a 35 dipendenti, è sufficiente un lavoratore.

Ai lavoratori tutelati non appartenenti alla categoria dei disabili, invece, è riservata una quota pari all’1%, nelle aziende che occupano oltre 50 dipendenti.

Come si calcola il numero di disabili da assumere?

Nell’organico aziendale, da valutare ai fini delle soglie per l’assunzione obbligatoria di disabili, non devono essere contatti i lavoratori a tempo determinato con contratto di durata inferiore ai sei mesi, i disabili, i soci di cooperative di produzione lavoro, i dirigenti, gli apprenditi, i lavoratori con contratto di somministrazione, i lavoratori a domicilio.

Come si assumono i lavoratori disabili?

L’assunzione dei disabili può avvenire:

  • tramite richiesta nominativa: in questo caso il datore di lavoro può assumere la persona disabile che ritiene più adatta al posto, indipendentemente dalla posizione in graduatoria;
  • tramite richiesta numerica: si tratta di una modalità di assunzione residuale, applicata quando l’azienda, entro 60 giorni dal sorgere dell’obbligo di assunzione, non abbia inserito nessun soggetto disabile; l’avvio al lavoro, in questo caso, avviene d’ufficio, secondo la graduatoria;
  • tramite convenzione: si tratta di un accordo tra l’azienda e gli uffici competenti, avente ad oggetto uno specifico programma; attraverso questo accordo, grazie alla collaborazione degli uffici, gli obblighi di assunzione possono essere temporalmente diluiti, eventualmente preceduti da tirocini o assolti con contratti a termine o part time.

Per i lavoratori tutelati non appartenenti alla categoria dei disabili, invece, le aziende non possono ricorrere né a convenzioni né a richieste di esonero, ma possono solo domandare agli uffici competenti un’apposita ricerca di preselezione.

Chi è esonerato dall’obbligo di assunzione dei disabili?

Se l’azienda svolge un’attività poco compatibile con le difficoltà fisiche di un disabile, o richiede competenze difficilmente rinvenibili, può chiedere l’esonero dall’obbligo di assunzione di disabili, con cui coprire massimo il 30% della quota di riserva. L’esonero comporta però il pagamento di un contributo di 30,64 euro per ciascun giorno lavorativo e per ciascuna carenza, cioè per ciascun lavoratore non assunto.

Nel dettaglio, la sospensione temporanea dall’obbligo di assunzione di disabili può avvenire se l’azienda attiva una delle seguenti procedure:

  • cassintegrazione straordinaria (Cigs) per riorganizzazione, ristrutturazione o riconversione aziendale;
  • fallimento o liquidazione;
  • contratti di solidarietà;
  • mobilità, per tutto il periodo coperto da mobilità; se la procedura si conclude però con il licenziamento di più di 5 persone, la sospensione all’obbligo assunzione disabili è prorogato di 1 anno;
  • accordi di incentivo all’esodo.

In tutti questi casi, durante la fase di autorizzazione, il servizio territoriale competente ha la possibilità di concedere la sospensione dall’obbligo di assunzione disabili, per un periodo massimo di 3 mesi, rinnovabile una sola volta.

All’azienda può essere, poi, concesso l’esonero parziale dall’obbligo di assunzione disabili, nelle seguenti situazioni:

  • prestazione lavorativa faticosa o pericolosa;
  • particolari modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

L’esonero, in questi casi, è concesso per un periodo massimo di 12 mesi, con scadenza al 31 dicembre: è dovuto dall’azienda il versamento di un contributo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore disabile non assunto.

Quali sono gli adempimenti obbligatori per l’azienda?

L’azienda è tenuta a inviare annualmente il prospetto disabili, nel caso in cui si verifichino cambiamenti che incidono sull’obbligo di assunzione disabili o sulla quota di riserva.

Nel dettaglio, il prospetto informativo è una dichiarazione che i datori di lavoro con 15 o più dipendenti devono presentare al servizio territoriale competente, indicando la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile o appartenente alle altre categorie protette, insieme ai posti di lavoro e alle mansioni disponibili

L’invio può essere effettuato attraverso il sito Cliclavoro.

Chi appartiene a una categoria protetta?

Vediamo ora, nel dettaglio, quali sono i lavoratori, disabili e non, appartenenti alle categorie protette. Appartengono a una categoria protetta e possono iscriversi alle relative liste speciali per il collocamento mirato, sussistendone i requisiti:

  • le persone in età da lavoro con minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali ed i portatori di handicap intellettivo, in possesso d’invalidità (riduzione della capacità lavorativa) superiore al 45%;
  • gli invalidi del lavoro, con un grado di invalidità, accertato dall’Inail, superiore al 33%;
  • i ciechi assoluti o le persone con un residuo visivo non superiore a 1/10 a entrambi gli occhi;
  • i sordomuti, cioè le persone colpite da sordità sin dalla nascita o prima dell’apprendimento della parola;
  • le persone che hanno diritto all’assegno di invalidità civile, per accertamento da parte dell’Inps di una riduzione permanente a meno di 1/3 della capacità lavorativa;
  • gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra e gli invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla 1° all’8° categoria.

Sono soggette a una particolare tutela anche le seguenti categorie

  • orfani e coniugi superstiti dei lavoratori deceduti per causa di lavoro, guerra o servizio, o per l’aggravarsi dell’invalidità derivante da tali cause;
  • coniugi e figli di grandi invalidi di guerra, di servizio o di lavoro;
  • profughi italiani rimpatriati;
  • familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

 

Come ci si iscrive alle liste di collocamento mirato?

Per poter risultare iscritto nell’elenco della Legge 68 non basta che il lavoratore appartenga ad una categoria protetta, ma deve risultare in stato di disoccupazione o in situazioni lavorative compatibili con il mantenimento di questo stato. Nel dettaglio, si mantiene lo stato di disoccupazione necessario all’iscrizione nella graduatoria se:

  • si è occupati con rapporto di lavoro subordinato di durata fino a 6 mesi (in questo caso lo stato di disoccupazione viene sospeso);
  • il lavoro svolto, subordinato o parasubordinato (cococo), produce un reddito inferiore ad 8mila euro lordi su base annua;
  • il lavoro svolto produce un reddito inferiore a 4.800 euro lordi su base annua, se autonomo;
  • il lavoro è svolto, a prescindere dai limiti di reddito, per attività lavorative nell’ambito di particolari progetti.

Se non viene svolto alcun lavoro dipendente la persona disabile iscritta nell’elenco della Legge 68 deve presentarsi spontaneamente al centro per l’impiego, almeno una volta all’anno, per riconfermare (sottoscrivendo un apposito modulo) la propria immediata disponibilità al lavoro (si tratta della cosiddetta conferma Did).

In caso di mancata conferma, la persona perde lo stato di disoccupazione e viene cancellato dagli elenchi della Legge 68.

Quali lavoratori possono essere inclusi nella quota di riserva?

Le aziende, in ogni caso, possono contare nella quota di riserva i lavoratori:

  • che diventano disabili successivamente all’assunzione;
  • che, nonostante siano già disabili al momento dell’assunzione, non siano stati avviati attraverso il collocamento obbligatorio; in questo caso devono possedere una riduzione della capacità lavorativa:
    • superiore al 60%;
    • superiore al 45% se disabili psichici;
    • superiore al 33% se invalidi del lavoro.

Per poter considerare il disabile all’interno della quota di riserva, è sufficiente che l’azienda presenti un’apposita richiesta d’inserimento di persona con disabilità nella quota d’obbligo.

Incentivi per l’assunzione dei disabili

Assumere lavoratori disabili, ad ogni modo, è conveniente anche per le aziende che non sono obbligate a farlo. L’Inps, difatti, riconosce degli incentivi che possono arrivare a coprire la totalità dei costi del lavoratore. Per saperne di più, potete vedere la nostra Guida al bonus disabili.

note

[1] Art.3, Co.2, L. 69/1999.

[2] Art.2, Co.2, Dpr 333/2000.

https://business.laleggepertutti.it

 

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