Legge 104. Chi rischia il licenziamento in tronco?

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I permessi retribuiti previsti dalla Legge 104/92 consentono ai lavoratori di beneficiarne nel caso in cui siano affetti da disabilità grave o nel caso in cui debbano assistere dei familiari con handicap in situazione di gravità.

di Elsa Frogioni

Gli abusi di questo strumento, sono passibili di licenziamento legittimo anche “in tronco” , ovvero quello commissionato senza la concessione del periodo di preavviso.

Secondo la giurisprudenza quando:

  • si viola la buona fede e correttezza nell’adempimento del contratto di lavoro.
  • si utilizzano i permessi in modo inadeguato al reale scopo

Ovvero il datore di lavoro a causa del grave comportamento ingiustificabile del lavoratore, perde fiducia nello stesso.

La Corte di Cassazione  con sentenze 5574/2016, e 9217/2016 (allegate)ha infatti ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa  perché i lavoratori avevano utilizzato meno del 20% del totale dei permessi retribuiti concessigli ex lege 104, per assistere effettivamente il parente disabile…” tale condotta costituisce una violazione dei doveri di buona fede e correttezza idonea a legittimare il recesso per giusta causa”.

Per la giurisprudenza è consona una certa flessibilità, Sent. Cassazione Penale 54712/16,  durante i permessi retribuiti solo per chi svolge in modo continuativo l’assistenza al disabile, ovvero il convivente: «i permessi servono a chi svolge quel gravoso compito di assistenza a persona disabili, di poter svolgere un minimo di vita sociale, e cioè praticare quelle attività che non sono possibili quando l’intera giornata è dedicata prima al lavoro e, poi, all’assistenza».  … “ i permessi lavorativi di cui alla legge n. 104/1992, …

“a) vengono concessi per consentire al lavoratore di prestare la propria assistenza con ancora maggiore continuità;

b) vengono concessi per consentire al lavoratore, che con abnegazione dedica tutto il suo tempo al familiare handicappato, di ritagliarsi un breve spazio di tempo per provvedere ai propri bisogni ed esigenze personali.” 

La Corte comunque proscrive di utilizzare i permessi ex lege 104 come surrogato di ferie, in questo caso si configura il reato di truffa ed il legittimo licenziamento in tronco, ….”non può, tuttavia, utilizzare quei giorni come se fossero giorni feriali senza prestare alcuna assistenza alla persona handicappata. Di conseguenza risponde del delitto di truffa il lavoratore che, avendo chiesto ed ottenuto il permesso di poter usufruire di quei giorni di permesso retribuiti, li utilizza per recarsi all’estero in viaggio di piacere, non prestando quindi alcuna assistenza….”

In elenco ulteriori regole che determinano nuovi limiti e principi nell’utilizzo dei benefici definiti dalla L.104; i permessi:

  • dovranno essere richiesti con un “congruo anticipo”, clausola presente nella bozza della Legge Madia
  • possono essere concessi anche al convivente del disabile INPS Circolare 38/2017 e sentenza della Corte Costituzionale 213/2016 in merito alla legge sulle unioni civili.
  • oltre alla retribuzione ordinaria, maturano anche il diritto ai compensi incentivanti la produzione, Corte di Cassazione 20684/16.

 

 Allegati

Sentenza 5574.pdf

CASSAZIONE SENT 9217-16.pdf

http://www.infermieristicamente.it/

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