Categorie protette con diritto all’assunzione obbligatoria

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Lavoratori invalidi civili e del lavoro, non vedenti e sordomuti: tutti coloro che rientrano nelle categorie protette e, in ragione dell’invalidità, hanno diritto all’assunzione obbligatoria.

 

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Cos’è il collocamento obbligatorio?

Il collocamento obbligatorio è una normativa di sostegno e di collocamento mirato delle persone disabili; consiste nell’obbligo, imposto alle aziende con almeno 15 dipendenti, ad assumere un determinato numero di lavoratori svantaggiati (numero che varia in relazione alle dimensioni aziendali) che, altrimenti, in considerazione delle loro condizioni fisiche e psichiche, troverebbero difficilmente collocazione nel mondo del lavoro. Sono le cosiddette quote di riserva. Si tratta di una deroga al principio secondo cui il datore di lavoro è libero di scegliere chi assumere e chi no, fatto salvo solo l’obbligo di comunicarlo alle strutture preposte (si parla, a riguardo, di assunzioni ordinarie).

Con riferimento dunque alle categorie protette con diritto all’assunzione obbligatoria, i datori di lavoro che occupano almeno 15 dipendenti sono obbligati ad assumere un numero di soggetti disabili che varia in base al numero dei lavoratori occupati.

Più elevato è il numero di dipendenti assunti più è elevato il numero di invalidi da assumere.

Quanti lavoratori invalidi è obbligatorio assumere?

Abbiamo detto che il numero dei lavoratori invalidi da assumere con il collocamento obbligatorio varia a seconda di quanti lavoratori ordinari siano già assunti in azienda. In particolare, per aziende che occupano:

  • da 15 a 35 dipendenti: 1 lavoratore iscritto nelle categorie protette;
  • da 36 a 50 dipendenti: 2 lavoratori iscritti nelle categorie protette;
  • da 51 dipendenti in su: il numero di lavorato disabili da assumere è pari al 7% di quelli occupati.

I lavoratori part-time si computano per la quota di orario effettivamente svolto, facendo riferimento all’orario previsto dalla contrattazione collettiva di settore, e riferito alle ore lavorative ordinarie effettuate nell’azienda, con arrotondamento all’unità della frazione di orario superiore al 50% di quello normale. Pertanto, il calcolo aritmetico è effettuato sommando le ore di tutti i contratti part-time e rapportando la somma ottenuta al totale delle ore prestate a tempo pieno, in base al contratto collettivo di lavoro della categoria, con il successivo arrotondamento ad unità delle frazioni superiori al 50%.

Quali sono gli invalidi che rientrano nelle categorie protette?

I soggetti beneficiari del collocamento obbligatorio sono principalmente i disabili. Rientrano in questa categoria:

  • gli invalidi civili, cioè soggetti in età lavorativa affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e di portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
  • gli invalidi del lavoro, cioè le persone con un grado di invalidità derivante dal attività lavorativa superiore al 33%, accertata dall’Inail;
  • i non vedenti, intendendo per tali coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambe gli occhi, con eventuale correzione;
  • i sordomuti;
  • gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio, cioè soggetti con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria di cui alle tabelle annesse al Testo unico delle norme materia di pensioni di guerra;
  • i soggetti divenuti invalidi durante l’esecuzione del rapporto lavoro nel settore privato, a causa di infortunio sul lavoro o malattia purché: 1) siano stati dichiarati inabili a svolgere le mansioni per le quali sono stati assunti, 2) tale inabilità non deve essere stata causata da inadempimento imputabile datore di lavoro, 3) la riduzione della capacità lavorativa sia almeno pari al 60%. Il lavoratore normodotato diviene computabile nella quota di riserva, dalla data della medica che attesta la riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 60%, con la conseguenza che l’attestazione di osservanza degli obblighi legati alla legge 68/99 risulta legittima, ancorché questa unità aggiuntiva di copertura non emerga dal prospetto inviato in data antecedente.

 

La legge garantisce poi tutela anche alle cosiddette categorie protette costituite da:

  • orfani, superstiti e soggetti equiparati di soggetti deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause;
  • coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi causa di guerra, di servizio e di lavoro;
  • profughi italiani rimpatriati a cui sia stato riconosciuto tale status. Analoga garanzia di avviamento è rivolta a centralinisti telefonici non vedenti, massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti, terapisti della riabilitazione non vedenti, insegnanti non vedenti;
  • vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, loro coniugi e figli superstiti, fratelli e a carico qualora siano gli unici superstiti dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi;
  • familiari delle vittime del terrorismo della criminalità organizzata.

 

Ai fini della computabilità nella quota di riserva occorre distinguere a seconda dell’origine della malattia o dell’infortunio che hanno comportato l’invalidità e del grado di invalidità. In particolare, se l’invalidità ha origine:

  • extra lavorativa, il lavoratore è computato nella quota di riserva, a condizione che abbia subìto una riduzione della capacità lavorativa almeno del 60%;
  • professionale, il lavoratore è computato nella quota di riserva, a condizione che abbia acquisito un grado di invalidità pari o superiore al 33%.

Come si procede all’assunzione

La chiamata può essere sia nominativa che sulla base di apposita richiesta agli organi pubblici. Gli invalidi si iscrivono nell’apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell’interessato (questi però può anche iscriversi nell’elenco di altro servizio nel territorio dello Stato, previa cancellazione dall’elenco in cui era precedentemente iscritto).

I datori di lavoro interessati devono rivolgersi agli organi pubblici per richiedere l’avviamento dei singoli lavoratori e quindi procedere alla loro assunzione.

L’adempimento dell’obbligo di assunzione può avvenire tramite:

  • presentazione della richiesta di avviamento agli uffici competenti entro 60 giorni dal momento dell’insorgenza dell’obbligo;
  • attraverso la stipula di apposite convenzioni.

A quali mansioni può essere adibito un invalido?

Il datore di lavoro che assume un invalido con diritto alla collocazione obbligatoria – pur non essendo obbligato a riorganizzare i mezzi di produzione per consentire tale assunzione – è tuttavia tenuto a ricercare all’interno dell’azienda mansioni compatibili con le condizioni sanitarie del lavoratore e a questo fine deve, se necessario, procedere a redistribuzione degli incarichi tra i lavoratori già in servizio.

L’azienda deve quindi inviare telematicamente agli uffici competenti entro il 31 gennaio di ogni anno il prospetto informativo, che può costituire anche richiesta di avviamento al lavoro dei disabili.

Quali aziende non sono tenute all’assunzione obbligatoria?

Non sono tenuti al rispetto dell’obbligo di assunzione di invalidi i datori di lavoro pubblici e privati che operano:

nel settore del trasporto aereo, marittimo e trasporto terrestre, per quanto il personale viaggiante e navigante; a questo proposito è necessario invece segnalare che il personale con qualifica di cameriere di bordo che effettua il servizio di ristorazione sui treni in virtù di un contratto di appalto, rimane computabile nella quota di riserva poiché il suo datore di lavoro, cioè l’azienda appaltatrice del servizio, non è inquadrabile nel settore del trasporto;

  • nel settore edile, per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore (i lavoratori occupati in aziende del settore laterizi addetti alla fabbricazione di manufatti in cemento armato invece, non sono esclusi dal computo della base occupazionale per determinare la quota riserva);
  • nel settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell’attività di trasporto;
  • nel settore dell’autotrasporto, quanto concerne il personale viaggiante.

 

È concesso esonero parziale ai datori lavoro privati e agli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l’intera percentuale dei disabili, di presentare domanda per beneficiare di un parziale alleggerimento dagli obblighi di assunzione previsti. L’azienda deve presentare domanda di esonero parziale in cui deve motivare le ragioni della richiesta.

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1 commento

  1. Purtroppo la L.68/99 pregi, ma grossi difetti:
    – è stata attuata senza tener conto della differenza di preparazione al lavoro delle varie categorie di disabili;
    – non si applica per aziende più piccole di 15 dipendenti: per eluderla è sufficiente anche smembrare una media azienda;
    – i benefici alle volte sono troppo bassi rispetto all’esborso per adempire all’obbligo;
    – troppo pochi i controlli per violazione di questa legge.