Canone Rai, Codice: non fa sconti a nessuno, ciechi e sordomuti obbligati a pagare

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Se sei sordo e cieco e non puoi godere della televisione, basta che tu ne sia in possesso e devi pagare, pena il distaccamento dell’utenza elettrica. Non importa se la tv fa da soprammobile. Sei sordomuto? No problem! Alla Rai rispondono che i programmi sono sottotitolati.., cosa vera solo in parte: i nuovi canali digitali, le dirette ed il web, ne sono sprovvisti.

cartelloraicon-thumb-500x343-28999In attesa di fare chiarezza su questo ed altri punti (agevolazioni per disoccupati, invalidi ed altre categorie ‘deboli’) Codici vuole informare i cittadini sulle ultime novità riguardanti il Canone Rai

Di seguito i diversi effetti, a seconda di quando si invia la Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato (con riferimento al solo 2016):

Dal 17 maggio 2016 al 30 giugno 2016

“Quadro A”. Quelle relative al quadro A, presentate dal 17 maggio 2016 al 30 giugno 2016, hanno effetto solo per il canone dovuto per il secondo semestre del 2016, ossia il contribuente perderà 50 euro sui 100 del canone 2016.

“Quadro B”. La dichiarazione riportata nel quadro B del modellino, ossia quando si indica comunque la presenza di un’altra utenza elettrica per l’addebito del canone (cioè quando qualcuno della famiglia paga comunque il canone), ha effetto per l’intero anno di presentazione.

In questo caso, perciò, anche se si dichiara in ritardo, il canone 2016 eventualmente pagato o addebitato per errore sarà rimborsato. In pratica, in caso di dichiarazione tardiva, il contribuente si salverà dal doppio pagamento del canone.

Dopo il 1° luglio:

Dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017. La dichiarazione, quadro A, avrà effetto solo per il prossimo canone, quello del 2017, e quindi si perderanno tutti i 100 euro dell’abbonamento televisivo 2016;

La dichiarazione riportata nel quadro B del modellino, ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno di presentazione.

Nuove utenze:

Chi attiva una nuova utenza, senza essere già titolare di altra utenza residenziale, deve presentare la dichiarazione entro la fine del primo mese successivo a quello di attivazione della fornitura di energia elettrica.

Le date sopra riportate valgono solo per il 2016. A regime, nel 2017, le date saranno differenti.

“Saremo al fianco dei cittadini come sempre per far valere i loro diritti, già è evidente a tutti l’assurdità di questa imposizione inserita in bolletta, faremo tutto ciò che è nelle nostre facoltà per contrastare il prosieguo ella coercizione, vogliamo chiedere al Governo anzitutto un riguardo per le persone con handicap e redditi bassi” commenta Giacomelli del Codici

http://www.agenparl.com/

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